Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26882 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 7730 del 2007 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Latina, ha dichiarato nullo, in quanto sorretto da intento ritorsivo, il licenziamento intimato in data 19.07.2002 a C.F. da parte del CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, disponendo la reintegrazione dello stesso C. nel suo posto di lavoro e la condanna del Consorzio al risarcimento del danno pari alle mensilità della retribuzione maturate dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione ed oltre versamento dei contributi previdenziali. Il Consorzio ricorre per cassazione in base a quattro motivi.

Il C. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.

2. I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. Ciò posto, in via preliminare va preso atto della rinuncia del ricorrente principale e del ricorrente incidentale ai rispettivi ricorsi per cassazione.

La rinuncia, intervenuta in data 2 novembre 2011, risulta sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi difensori Claudio Martino per il Consorzio e dall’Avv. Fabio Petracci per il C..

In tale situazione s’impone la dichiarazione di estinzione del processo.

Le spese del giudizio di cassazione vano compensate, come convenuto tra le stesse parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara l’estinzione del processo per rinuncia e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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