Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 21-07-2011, n. 29223

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5-6-2008 il Giudice di Pace di Atri dichiarava non doversi procedere a carico di R.G. imputato dei reati di lesioni e ingiurie ai danni di D.P.D., (fatto accertato in data 13-2-2005) per tacita remissione di querela.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Teramo, deducendo la erronea applicazione dell’art. 152 c.p..

La difesa del R. ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Invero il Giudice di Pace ha ritenuto di applicare l’art. 152 c.p. avendo constatato la mancata comparizione in giudizio del soggetto querelante – parte lesa dei reati di cui in epigrafe, decisione errata poichè questa Corte – Sez. 5 del 13-l-2000, n. 5191 – RV215564 – ha ritenuto che "Poichè la remissione tacita di querela deve consistere in una in equivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querelatale non può essere ritenuta la omessa comparizione dello stesso all’udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato".

Tale principio resta confermato da sentenza delle Sezioni Unite, in data 15-12-2008, n. 46088 – Viele – che ha risolto i precedenti difformi della giurisprudenza. Pertanto la sentenza impugnata, appare viziata da erronea applicazione dell’art. 152 c.p. e deve essere annullata con rinvio al giudice competente per il giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Atri per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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