T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-07-2011, n. 6735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso la ricorrente, a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato chiesta dal Comune in data 9 maggio 2011, impugna l’ordinanza in epigrafe motivata come segue:

"Al piano seminterrato dell’immobile sono stati realizzati ampliamenti, cambi di destinazione di uso ed un frazionamento di unità abitativa non autorizzati con conseguente aumento della superficie utile residenziale per circa mq. 128,50"; ed impugna altresì il verbale di sopralluogo dal quale risulta altresì: "L’unità immobiliare, definita n. 3 nel permesso di costruire n. 83/2006, è stata ampliata tramite la tamponatura del portico, in cui è stato ricavato un locale bagno, e la trasformazione del locale deposito in cucina. E’ stato chiuso l’accesso dal locale deposito al locale garage. Inoltre l’angolo monostanza, sempre della suddetta unità immobiliare, è stato diviso in un locale salone e una camera da letto, è stato eliminato il bagno a ridosso del muro dell’intercapedine. E’ stata realizzata una quarta unità immobiliare con la trasformazione del garage in locali residenziali, più specificatamente: un salone con angolo cottura, un corridoio e due camere da letto. Da una delle due camere da letto si accede ad un bagno realizzato chiudendo una parte del corridoio esterno a confine con le particelle n. 349.";

Considerato che avverso l’ordinanza ed il verbale di sopralluogo l’interessata oppone:

– violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241

– violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 10 e 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irrazionalità manifesta;

RILEVATO che, in sostanza, con la prima l’interessata lamenta che è mancata la comunicazione di avvio del procedimento ed anche se per tale si volesse riconoscere quella che è citata nell’ordinanza di demolizione ella ne disconosce la firma; e che è mancata una adeguata istruttoria dal momento che l’amministrazione prima di comminare la demolizione avrebbe dovuto verificare se le opere rientrassero tra quelle per le quali è previsto il permesso a costruire oppure la DIA ed in questo secondo caso avrebbe dovuto verificare che era inapplicabile la sanzione demolitoria; in ogni caso sostiene pure che non vi è stato alcun frazionamento recente, dato che l’ultimo risale al 2006 ed è stato oggetto di specifici titoli abilitativi;

RITENUTO che le censure non possano trovare accoglimento, dal momento che la prima è smentita dalla stessa produzione documentale offerta dalla ricorrente che esibisce in atti la comunicazione comunale a prot. n. 12915 del 19 agosto 2010 dal chiaro tenore rispettoso dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990: con la stessa infatti la ricorrente è stata invitata a presentare osservazioni e memorie, le è stato comunicato il nominativo del responsabile del procedimento e il termine del procedimento;

RILEVATO che il disconoscimento della firma sulla notifica di tale atto può trovare eventualmente il suo seguito presso il giudice ordinario competente;

RITENUTO che anche la seconda censura non appare meritevole di accoglimento, nella considerazione che se è vero che il frazionamento colpito dall’ingiunzione e rilevato dal verbale di sopralluogo è stato autorizzato con permesso a costruire del 2006 al n. 83, è però anche vero che come risulta dal ridetto verbale, pure sopra riportato, ciò che l’ingiunzione colpisce è la difformità realizzata nella attuazione del frazionamento, difformità che ha comportato un incremento della superficie utile residenziale di mq. 128,50;

RILEVATO che in tale considerazione non può condividersi l’argomentazione di parte ricorrente secondo la quale l’opera poteva rientrare tra quelle assentibili con DIA anziché con permesso a costruire, dal momento che, come correttamente osservato dal Comune anche nella memoria di costituzione, tra gli interventi assentibili con DIA non sono compresi quelli di ristrutturazione edilizia, quale è quello effettuato dalla ricorrente che ha comportato una modificazione della superficie utile e quindi del volume e che, pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c del d.P.R. n. 380 del 2001 è subordinato a permesso a costruire;

RITENUTO che i provvedimenti vadano trovati scevri dalle dedotte censure e che pertanto il ricorso vada rigettato;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente D.L. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Formello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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