T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-07-2011, n. 6789

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

si evidenzia la fondatezza dei motivi di censura dedotti dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio sia perché non risulta che il Comune abbia reso possibile alcuna partecipazione procedimentale della Società odierna ricorrente nell’ambito della procedura di autotutela, all’esito della quale è stato assunto il provvedimento qui impugnato sia perché la motivazione dell’intervento di secondo grado è incentrata esclusivamente nella evidenziata mancanza- si immagina, dal tenore dell’atto impugnato, presso gli archivi degli Uffici competenti – di alcuni documenti ritenuti indispensabili per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria: rilievo contraddittorio dal momento che proprio quel Comune aveva a suo tempo rilasciato detto titolo in sanatoria;

Considerato, pertanto, che il provvedimento impugnato appare palesemente viziato e che dunque il ricorso può essere accolto con annullamento del ridetto provvedimento dirigenziale assunto in sede di autotutela;

Stimato equo, in ragione del principio della soccombenza, porre a carico dell’Amministrazione comunale le spese del presente giudizio, ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 26, comma 1, c.p.a., liquidandole nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Ardea, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese del presente giudizio in favore della Società Geco S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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