T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-07-2011, n. 6790

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso non risulta fondato in quanto, oltre al fatto che, con sentenza n. 3188/2010, il gravame RG n. 6909/2009 proposto a suo tempo (anche) dall’Azienda interessata e contenente gran parte delle censure sollevate in questa sede è stato respinto, i provvedimenti ora impugnati sono stati adottati in ragione della mancata accettazione da parte della ricorrente della rateizzazione accolta ai sensi dell’art. 8 quinquies della legge n. 33 del 2009 dal Commissario straordinario;

– che la mancata accettazione della rateizzazione da parte degli istanti determina, ai sensi del comma 7 del citato art. 8 quinquies della legge n. 33 del 2009, la revoca della "quota latte" (QRI) aggiuntiva assegnata in ragione dell’applicazione della normativa citata, a prescindere dalla questione relativa alla partecipazione procedimentale (peraltro, non rilevante anche in ragione dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990);

– che, con riferimento alla recente relazione della Commissione di indagine sul tenore di materia grassa richiamata nel ricorso in esame, la scelta sulle iniziative da intraprendere al riguardo è a carico dei produttori interessati (ad esempio, non accettare la rateizzazione e proseguire nei giudizi già instaurati dinanzi alla A.G. provando l’illegittimità dei calcoli effettuati per l’individuazione degli importi dei prelievi) e della stessa AGEA in sede di (eventuale) autotutela (cfr, comunque, di recente, tra le tante, TAR Lazio, sez. II Ter, 6 luglio 2011, n. 5975);

– che non risulta fondata la censura di incompetenza del Commissario straordinario a revocare la quota latte di che trattasi, posto che l’attribuzione del potere di assegnazione previsto dalla legge n. 33 del 2009 comprende anche quello di revoca, posto che la procedura di cui alla predetta normativa è interamente gestita dall’organo commissariale;

– che il ricorso va quindi respinto con spese di giudizio a carico della parte soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’ente resistente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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