Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26875 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 16.3 – 19.4.07 la Corte d’Appello di Napoli, in totale riforma della pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, rigettava la domanda con cui S.D. aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità ex L. n. 222 del 1984, con decorrenza 1.1.99.

Riteneva a riguardo la Corte territoriale che, sulla base degli stessi dati diagnostici contenuti nell’elaborato del c.t.u. (che, invece, aveva riconosciuto l’invalidità del S.) e in assenza dell’allegazione di aggravamenti intervenuti nelle more, dovesse escludersi che la malattia cardiaca e respiratoria (cui era stato attribuito rilievo preponderante rispetto alla malattia osteoarticolare, alla sindrome depressiva ansiosa endoreattiva e alla gastrite antrale), fosse di incidenza tale da superare la soglia per il riconoscimento dell’invalidità.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il S. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso l’INPS. Il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia disposto nuova c.t.u. pur dissentendo dalle conclusioni dell’elaborato peritale: ancor più tale rinnovo sarebbe stato doveroso per avere i giudici d’appello sottostimato le patologie accertate e per aver ritenuto emendabile mediante apposita dieta l’eccesso ponderale del S., con positivi effetti sull’apparato respiratorio e osteo articolare.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ancora, di violazione di legge e di vizio di motivazione circa la mancata ammissione di nuova c.t.u., che sarebbe stata necessaria pure in grado d’appello ex art. 437 c.p.c., comma 2 in ossequio al principio di ricerca della verità materiale, anche perchè era stato lo stesso istituto appellante a sollecitarla lamentando la superficialità e la poca precisione della relazione peritale sul piano diagnostico e medico- legale; in altre parole, sostiene il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale, se può in astratto essere sufficiente per contraddire le conclusioni del c.t.u., è però carente al fine di accertare la verità sulle condizioni cliniche del periziato. Infine, prosegue il ricorrente, l’impugnata sentenza è censurabile anche sul piano medico-legale per aver sottostimato l’incidenza della bronchite cronica e dell’ipertensione arteriosa del S..

I motivi sopra riassunti – da esaminarsi congiuntamente perchè intimamente connessi – sono infondati.

Invero, per ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo, Cass. 17.12.2010 n. 25569), cui va data continuità, il giudice d’appello, pur se tenuto a motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il proprio eventuale disaccordo rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, dovendo soltanto prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall’appellante (l’INPS, come avvenuto nel caso di specie).

Sempre alla luce del summenzionato orientamento di questa S.C., la decisione -anche solo implicita – di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici, come – appunto – avvenuto nel caso per cui è processo.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Non è dovuta pronuncia sulle spese, giacchè il ricorso introduttivo della lite è stato depositato anteriormente alla novella dell’art. 152 disp. att. c.p.c. di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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