T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 6802

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è stato nominato ricercatore confermato della Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per il settore scientificodisciplinare H03X del Dipartimento Idraulica, Trasporti e Strade della Facoltà di Ingegneria, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 marzo 2001, iniziale classe stipendiale 0.

Tanto è avvenuto a seguito del superamento del concorso riservato, espletato ai sensi della L. 14 gennaio 1999, n. 4, atteso che il ricorrente rivestiva, sin dal 1983 la qualifica di Funzionario Tecnico presso il Dipartimento Idraulica, Trasporti e Strade della Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Roma "La Sapienzà ed aveva comprovato di avere svolto almeno tre anni di attività di ricerca.

Tanto premesso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 191 depositata in data 6 giugno 2008 dichiarava la illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dall’art. 23 L. 23 dicembre 1999 n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

Pertanto, il ricorrente, in data 4 dicembre 2008, inviava rituale istanza avente ad oggetto il "riconoscimento dei servizi prestati precedentemente all’immissione nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 depositata in data 6 giugno 2008".

Nella predetta istanza dichiarava, altresì, che "per i servizi suddetti non percepiva pensione ovvero non era stata liquidata indennità una tantum in luogo di pensione".

Il Magnifico Rettore della Università degli Studi di Roma, informava la ricorrente che "il Consiglio di Amministrazione, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008, nella seduta del 09.06.2009 aveva deliberato di procedere al riconoscimento dei servizi nei confronti di tutti gli aventi diritto che ne avessero fatto richiesta, con il relativo adeguamento stipendiale dal mese di settembre p.v."

Pertanto, con la liquidazione dello stipendio relativo al mese di settembre 2009, interveniva il suddetto adeguamento stipendiale, atteso che il ricorrente – inquadrato sino al mese di agosto 2009 nella classe IV – veniva inquadrato nella classe VIII.

Tuttavia, nonostante l’applicazione della richiamata sentenza n. 191/2008 della Corte Costituzionale, l’Università degli Studi di Roma non corrispondeva alcun importo relativo agli arretrati maturati a decorrere dall’immissione nel ruolo dei ricercatori confermati.

In tale contesto, perdura l’interesse dell’odierno ricorrente a conseguire l’accertamento pieno del proprio diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 382/1980 nei termini indicati nella sentenza n. 191/2008 della Corte Costituzionale, con ogni provvedimento anche di natura condannatoria avuto riguardo alle differenze retributive dovute a decorrere dall’immissione nel ruolo dei ricercatori confermati e sino al mese di agosto 2009 – posto che soltanto dal mese di settembre 2009 è intervenuto il previsto adeguamento stipendiale – oltre interesse e/o rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute sino all’effettivo soddisfo.

Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Roma "La Sapienzà che deduceva l’infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto

Alla udienza del 15 luglio 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, nominato "ricercatore confermato" dell’intimata Università in conseguenza del superamento di apposito concorso riservato, indetto ai sensi della l. 14 gennaio 1999, n. 4, premettendo di avere in precedenza rivestito la qualifica di "funzionario tecnico" e di avere richiesto all’Ateneo il riconoscimento del servizio prestato in tale qualità, a far data dall’inquadramento nel ruolo de quo, ne ha censurato l’operato, atteso che il ripetuto Ateneo ha provveduto a riconoscere il suddetto servizio solamente a decorrere dal mese di settembre 2009, prospettando a tal fine il seguente ed articolato motivo di doglianza: Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del DPR 382/1980; eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

Il ricorso in trattazione, con il quale è stato richiesto l’accertamento della fondatezza di una pretesa avente consistenza di diritto soggettivo (cfr., di questa Sezione, la sent. 11 settembre 2008, n. 8263), è fondato nei sensi di cui alla motivazione.

L’art. 103, co. 3, d.P.R. n. 382 del 1980 (modificato dall’art. 23 l. 23 dicembre 1999, n. 488) stabilisce, per quanto d’interesse, che "ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, l. 21 febbraio 1980, n. 28 (…)".

Con sentenza 6 giugno 2008, n. 191, la Corte costituzionale – muovendo dal rilievo della manifesta irragionevolezza del differente trattamento riservato dall’art. 103, comma 3, cit. "ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori" – ha pronunciato l’illegittimità costituzionale di detta disposizione "nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca".

La giurisprudenza, anche della sezione, ha affermato più volte la piena equiparazione del funzionario tecnico al tecnico laureato, trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata "tecnico laureato"; pertanto anche il funzionario tecnico rientra nella elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980.

Tale elencazione, infatti, deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma suscettibile di una interpretazione logica: in particolare, l’indicazione delle singole qualifiche non può ritenersi cristallizzata sotto il profilo formale alla denominazione prevista testualmente nella citata disposizione, dovendo farsi anche riferimento all’evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel nuovo ordinamento. Nella sostanza l’omessa previsione della qualifica di funzionario tecnico laureato nell’art. 103 comma 2, d.P.R. n. 382 del 1980 è in effetti conseguente alla sua inutilità, in quanto si tratta del succedersi di qualifiche formali a fronte delle stesse funzioni sostanziali esercitate: la qualifica di funzionario tecnico non si aggiunge a quella del tecnico laureato, ma la sostituisce, con conseguente applicabilità delle disposizioni previste originariamente per la qualifica sostituita.

Da tanto può concludersi che le mansioni del tecnico laureato e quelle del funzionario tecnico sono sostanzialmente analoghe: il funzionario tecnico deve quindi considerarsi come la nuova qualifica in cui è stata trasformata quella di tecnico laureato.

Tale ricostruzione consente di ritenere che l’art. 103 nell’individuare la qualifica di tecnico laureato al fine del riconoscimento del servizio pre ruolo utile per la determinazione del trattamento economico del professore associato confermato, include anche la qualifica che nel nuovo ordinamento ha sostituito integralmente la predetta (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 febbraio 2009, n. 1235).

Va precisato che il termine annuale previsto dal quarto comma del citato art. 103 per proporre la domanda di riconoscimento ("il riconoscimento dei servizi (…) può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data") non può esser ritenuto perentorio (cfr. Tar Lazio, sez. III, n. 8263/2008 cit.; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 328).

Come affermato dalla giurisprudenza, il senso di tale disposizione si coglie nella circostanza che il credito insorge al momento della presentazione della domanda dell’interessato, soltanto a seguito della quale l’Università è tenuta a rideterminare lo stipendio a lui spettante (per la valutazione dei servizi preruolo) e a corrispondere le eventuali differenze retributive.

Ne segue, in punto di determinazione degli accessori, che, per il periodo anteriore a detta presentazione, "l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto" impedisce di ravvisare "un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi" (così Cons. Stato, sez. VI, n. 328/2004 cit.).

Quanto, poi alla eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della Amministrazione resistente, il Collegio ne rileva la parziale fondatezza.

Così come risulta dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, l’odierno ricorrente ha provveduto a richiedere il riconoscimento dei servizi prestati precedentemente all’immissione nel ruolo dei ricercatori confermati soltanto in data 4 dicembre 2008 a fronte dell’intervenuta nomina quale ricercato confermato in data 1 marzo 2001.

Sotto tale profilo, appare principio pacifico quello secondo cui il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all’esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall’incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione ( art. 2935 c.c.) (Cfr. Cass. 8 ottobre 2010, n. 20863).

Non v’è dubbio, dunque, che il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c. risulti iniziato a decorrere, nella presente fattispecie, a far data dal 1 marzo 2001 e maturato rispetto alle prestazioni antecedenti il quinquennio calcolato a ritroso a far data dall’evento interruttivo (istanza di riconoscimento in data 4 dicembre 2008). Devono, conseguentemente, considerarsi prescritte le richieste di adeguamento stipendiale e di ricostruzione di carriera relative al periodo antecedente la data del 4 dicembre 2003 (quinquennio calcolato a far data dal 4 dicembre 2008).

In tali limiti, dunque, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo ai sensi dell’art. 103 d.P.R. cit. a far tempo dal 4 dicembre 2003.

Pertanto, l’Amministrazione va condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla suddetta data, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento sino al soddisfo.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

a) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980 a far tempo dal 4 dicembre 2003;

b) condanna l’intimata Università a pagare le differenze retributive dovute a far tempo dalla citata data di cui al punto a), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ricezione dell’istanza con cui è stato chiesto il riconoscimento del citato servizio sino al soddisfo;

c) spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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