Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 21-07-2011, n. 29215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24-4-2009 il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi pronunziava l’assoluzione di M.D. per non aver commesso il fatto, essendo il predetto imputato del reato di cui all’art. 582 c.p. (per aver cagionato alla moglie lesioni giudicate guaribili in giorni due – acc. in data 15.9.2007).

Nella specie era emerso da deposizione della persona offesa che in data 15-9-07 vi era stata una discussione tra le parti e il Giudice aveva escluso la responsabilità dell’imputato evidenziando che la persona offesa non aveva fatto riferimento a lesioni personali subite dal prevenuto, avendo solo riferito di essere stata presa per un braccio e buttata a terra, riportando una sensazione di bruciore e poi di rossore essendo tali elementi riscontrati da certificato medico in atti.

In tal senso il Giudice aveva ritenuto di escludere la configurabilità di una malattia subita dalla parte lesa, escludendo la sussistenza del reato contestato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il PG presso la Corte di Appello di Napoli, rilevando la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendo nella specie configurabile l’ipotesi di cui all’art. 582 ovvero quella di cui all’art. 581 c.p..

Pertanto chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che in riferimento al reato contestato risulta intervenuta la remissione della querela, come da documentazione – innanzi ai CC. di San Salvatore Telesino, in data 25 marzo del 2011, che attesta l’avvenuta accettazione della remissione da parte del M..

In presenza della intervenuta remissione della querela, deve essere dunque pronunziato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e va pronunziata condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata poichè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato alle spese processuali. Oscuramento dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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