Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 21-07-2011, n. 29214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17-6-2009 la Corte di Appello di Roma dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da F. S. avverso sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone in data 31-5-2005,che aveva dichiarato l’imputata responsabile dei reati ascrittile ai sensi degli artt. 453 e 648 c.p., condannandola alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione,oltre la multa di Euro 2.800,00.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, deducendo:

Ma violazione dell’art. 583 c.p.p..

A riguardo rilevava che secondo la norma citata l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata e dunque non rileverebbe la data di ricevimento dell’atto da parte dell’ufficio destinatario.

2- Rilevava altresì la violazione della L. n. 241 del 2006, art. 1, osservando che erroneamente il Giudice aveva omesso di applicare il beneficio dell’indulto.

3- Infine evidenziava la violazione del diritto di difesa,atteso che il Tribunale non aveva accolto l’istanza di rinvio per impedimento da ragioni di salute dell’imputata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero la Corte territoriale ha ritenuto la inammissibilità dell’appello proposto dall’imputata F.S. erroneamente interpretando la legge processuale,in riferimento alla disposizione di cui all’art. 585 c.p.p., considerando che essendo stato notificato alla imputata l’estratto contumaciale della sentenza pronunziata il 31 maggio 2005 in data 24 settembre 2009, da tale data decorresse il termine di giorni quarantacinque per impugnare.

Si era in tal senso tenuto conto della scadenza di detto termine in data 8 novembre 2005 – ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. d), rilevando che la data di deposito dell’atto di appello risultava essere del 10-11-2005.

Sul punto, tuttavia, va considerato che secondo giurisprudenza (Cass. 18-5-2007/236642) il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ancorchè la notifica dell’estratto contumaciale sia avvenuta prima di detta scadenza.

Nella specie la sentenza era stata emessa il 31 maggio 2005 con riserva di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Conseguentemente, alla data in cui risulta depositato l’atto di appello non risultava essere decorso il termine di giorni quarantacinque stabilito dalla legge, tenuto conto del termine innanzi detto, che va calcolato con riferimento alla data di spedizione della raccomandata che la difesa ha allegato in fotocopia.

(data del 7 novembre 2005).

Per tali rilievi la Corte deve annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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