Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-07-2011, n. 29247

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- D.M. ricorre tramite difensore di fiducia avverso l’ordinanza del 16 dicembre 2010, con cui il Tribunale del Riesame di Caltanissetta aveva confermato il provvedimento cautelare carcerario emesso nei suoi confronti da quel GIP il 30 novembre precedente, per il reato di estorsione pluriaggravata anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumata in concorso con I.E. in danno dell’imprenditore C. G..

Il provvedimento impugnato aveva ritenuto che l’ordinanza di carcerazione fosse stata legittimamente emessa sulla base di gravi indizi di colpevolezza desunti dalle propalazioni del collaboratore di giustizia I.E., riscontrate da quelle di R. P. e F.C.A., che avevano riferito come l’indagato si fosse occupato in nome e per conto di "Cosa Nostra" di un’estorsione in danno dell’imprenditore edile C.G..

Deduce il ricorrente che il coacervo indiziario prospettato dal Tribunale in realtà è insussistente, in quanto la fonte propalante è unica, ed è costituita dal R., dal quale lo I. aveva attinto le informazioni poi riferite; quanto al F., le sue propalazioni risultavano smentite dallo stesso R..

Il Tribunale aveva infatti ritenuto, sulla base delle dichiarazioni dello I.E., che l’estorsione in danno del C., che era collegata ai lavori di restauro del Palazzo Moncada in Caltanissetta, avesse avuto inizio negli anni 1994/1995, e cioè ben prima che al predetto fosse affidata la parte relativa dell’appalto, e comunque prima dell’arresto del propalante, avvenuto il (OMISSIS). Ulteriore elemento di contraddizione segnala il ricorrente nella circostanza che il C. è nipote di un capomafia di Agrigento, e non ostante ciò il Tribunale aveva ritenuto che potesse essere stato docile vittima di un’estorsione.

Deduce infine il ricorrente che l’ordinanza impugnata aveva prestato acriticamente credito alle dichiarazioni dei collaboranti, senza rilevare le contraddizioni tra le versioni riferite da ciascuno di loro, sia in ordine al luogo di incontro tra il R. ed il C. che alle modalità di pagamento del compendio estorsivo.

Quindi il ricorrente procede a dettagliata disamina della vicenda alla luce delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia, al fine di evidenziarne le palesi contraddizioni che il Tribunale aveva sottovalutato, definendole irrilevanti.

2.- Il ricorso è fondato sotto tutti i profili dedotti, atteso che, come si rileva dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha eluso con argomentazioni genericamente assertive le discrasie denunciate dalla difesa, adombrando a conforto del suo convincimento pregresse vicende giudiziarie che avevano visto l’indagato condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatti di partecipazione all’associazione per delinquere nota come "Cosa Nostra", elemento fattuale che non ha nesso alcuno con le contestazioni oggetto dell’imputazione provvisoria. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta, che provvedere a dar conto della presenza dei gravi indizi di colpevolezza legittimanti la cautela, che elencherà, nonchè a spiegare se e come le antinomie denunciate dal ricorrente possono essere superate.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimento di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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