Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-07-2011, n. 29246 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Procuratore Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Cagliari ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del 26 novembre 2010, con cui quel Tribunale della Libertà aveva annullato nei confronti di P.C. l’ordinanza cautelare di quel GIP che aveva disposto la sua carcerazione per il delitto di partecipazione in posizione apicale ad articolata associazione per delinquere dedita al traffico e spaccio di stupefacenti.

Il provvedimento impugnato aveva motivato l’annullamento osservando che l’attività delittuosa contestata all’indagata era cessata nel 2005, e da allora non risultavano intraprese dalla predetta altre attività illecite; da tale constatazione il Tribunale aveva tratto l’implicazione della insussistenza di esigenze cautelari. Deduce il ricorrente l’erroneità e contraddittorietà del provvedimento, adottato a suo avviso in violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3, atteso che per un verso ritiene per certa la partecipazione dell’indagata all’associazione delittuosa, per giunta in posizione apicale, per l’altro opina l’insussistenza della sua pericolosità per la sola considerazione del fattore temporale di cui s’è detto, trascurando di considerare che in fattispecie di reato associativo concernente il traffico di stupefacenti, la norma, per la speciale pericolosità ritenuta peculiare espressione di detto reato, impone come adeguata in via esclusiva la misura cautelare della detenzione carceraria, salvo che non risulti l’insussistenza di esigenze cautelari, che l’indagata non ha dedotto, nè risultano elementi di valutazione in proposito.

2.- Il ricorso è fondato, e la contraddittorietà rilevata dal Procuratore Distrettuale si coglie all’evidenza dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, che va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari, che provvedere a nuova valutazione.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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