T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 6795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame l’odierna ricorrente, ricercatore confermato (e professore aggregato) di Lingua e Letteratura Latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’intimata Università, ha impugnato la determinazione rettorale, assunta ai sensi dell’art.17, comma 35 nonies della L. n.102/2009 ed in esecuzione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 e del 30 dicembre 2009, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio a far data dal 1° luglio 2010.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990. mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni nella L. n.102/2009. Eccesso di potere per violazione di circolare;

3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della violazione di circolare. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.17, comma 35 novies, della L. n. 102/2009;

4) Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di libertà di insegnamento, di cui all’art.33 della Costituzione, di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt.19, comma 1, 24, comma 1, e 34, comma 7, del DPR n.382/1980;

5) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

6) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

7) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt.8 9 e 11 dello Statuto dell’Ateneo;

8) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009, dell’art.1, comma 1, della L. n.230/2005, degli artt. 32 e 34 del d.lgvo n.382/1980, dell’art.12 della L. n.341/1990, degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 2, del d.lgvo n.165/2001;

9)Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, deòll’art. 17, comma 35 novies, DL n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;

10) Questione di legittimità costituzionale dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009 per violazione degli artt.1, 3, 4 e del criterio di ragionevolezza. nonchè per violazione degli artt.11 e 117 della Costituzione e dell’art.6 della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000;

11)Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 DPR 11 luglio 1980 n. 382.

Nelle more del giudizio sono intervenute le delibere del Senato Accademico del 17.2.2010 e del 29.3 2010 nonchè quelle del Consiglio di Amministrazione del 18.2.2010 e del 29.3.2010, in esito alle quali:

a) sono stati individuati tre criteri alternativi che consentivano ai ricercatori che ne possedevano almeno uno e che si trovavano nella condizioni di cui all’art 17, comma 35 nonies, L. n. 102/09, di permanere in servizio;

b) sono stati, altresì, individuati i ricercatori, non risultanti in possesso di almeno uno dei suddetti criteri, nei cui confronti è stata disposta la cessazione dal servizio, con decorrenza 1° agosto 2010.

Relativamente all’odierna ricorrente, è stato riscontrato che la stessa non risultava in possesso di alcuno dei tre requisiti previsti per la permanenza in servizio. L’Università ha quindi adottato nei suoi confronti il DR n.2426 del 6 agosto 2010 il quale, preso atto del mancato possesso da parte dell’istante dei requisiti suddetti e preso atto altresì della precedente nota rettorale n.41667 del 28.7.2010 (di differimento della cessazione del servizio al 1°.11.2010, "a seguito di un controllo dell’anzianità di servizio" dell’interessata medesima), l’ha collocata in quiescenza appunto a far data dal 1° novembre 2010.

Con motivi aggiunti l’attuale istante ha impugnato la menzionata nota n. 41667 del 28.7.2010, deducendo a tal fine, come motivi di doglianza, l’illegittimità derivata della nota rettorale suddetta dall’illegittimità degli atti precedenti della sequenza procedimentale e segnatamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, che ne costituirebbero il diretto antecedente logico. Reitera e riproduce quindi, letteralmente, contro la nota in questione, le censure (sopra specificate) mosse nel ricorso introduttivo.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 4.5.2011 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati assunti in decisione.

In primis il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuta carenze di interesse le doglianze dedotte in via principale, avuto presente che il provvedimento rettorale con queste ultime impugnato è stato successivamente superato dal DR dell’agosto 2010, il quale è stato adottato sulla base, da un lato, della citata nota del 28.7.2010, dall’altro, delle citate deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione intervenute nel febbraiomarzo 2010, in forza delle quali sono stati previsti i criteri per la permanenza in servizio dei ricercatori che si trovavano nelle condizioni delineate dall’art. 17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009.

Quanto ai motivi aggiunti, gli stessi sono inammissibili, in quanto non viene impugnato l’atto lesivo vero e proprio, ovvero il decreto rettorale con il quale l’odierna istante è stata collocata in quiescenza dal 1°.11.2010, né vengono impugnati i suoi antecedenti procedimentali costituiti dalle delibere del Senato Accademico del 17.2.2010 e del 29.3 2010 nonchè da quelle del Consiglio di Amministrazione del 18.2.2010 e del 29.3.2010. Quanto invece alla nota, avverso la quale unicamente si appuntano i motivi aggiunti, essa aveva valore meramente endoprocedimentale e quindi non autonomamente e definitivamente lesivo, per cui la relativa isolata impugnativa è inammissibile per difetto di interesse.

Per tuziorismo rileva comunque il Collegio:

A)che l’avviso procedimentale, in relazione all’atto di cessazione dal servizio dell’agosto 2010, è individuabile con riferimento alle note e determinazioni del dicembre 2009/gennaio 2010 di preavvertimento dell’avvio di un procedimento attivato ai fini della cessazione dal servizio per raggiungimento dell’anzianità contributiva massima ex 17 comma 35 nonies della legge n. 102/2009. E comunque, stante la natura vincolata dell’accertamento poi effettuato dall’Università in ordine alla verifica del possesso dei suddetti requisiti da parte dei singoli ricercatori non era necessaria alcuna partecipazione degli interessati, nè la ricorrente ha concretamente dimostrato che che l’omessa partecipazione al suddetto accertamento gli ha precluso di dimostare i requisiti stessi e di restare in servizio;

B)le strutture didattiche sono state interessate e sentite, ai fini dell’eventuale mantenimento in servizio, così come è avvenuta specifica istruttoria personalizzata, dopo la fissazione di preventivi criteri generali di mantenimento in servizio, nei confronti di ciascun ricercatore (cfr. delibere del Senato Accademico e del CdA del febbraiomarzo 2010);

C)in ordine alla mancata programmazione del fabbisogno del personale, la censura è improcedibile, atteso che la resistente Università, come si legge chiaramente dalla delibera del Senato Accademico del febbraio 2010 (ma anche dalle altre delibere del Senato Accademico e del CdA del marzo 2010), tenuto conto della riduzione del fondo di finanziamento ordinario statale, dell’elevata età media del proprio corpo docente e dei conseguenti oneri finanziari ha ritenuto come proprio obiettivo prioritario istituzionale " riassestare il proprio corpo docente delle 1380 unità (al 31.12.2009) a 1250 (al 31.12.210) che equivarrebbe all’abbassamento di circa 5 punti percentuali nel rapporto assegni fissiFFO avvicinandolo al 90%".

Ha soggiunto che "le perdite che si registrerebbero….potrebbero essere in qualche modo coperte, facendo affidamento sul reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato".

Inoltre, nel documento allegato alla suddetta deliberazione (e facente parte integrante della stessa), il ricorso alla l. 102/2009 è stato ritenuto un elemento essenziale ai fini del raggiungimento dell’allineamento al 90% nonchè " dell’obiettivo di rideterminare le unità di personale docente e non docente in un numero congruo con la dimensione reale dell’Università e con le sue esigenze didatticoscientifiche e con la sua popolazione studentesca, in definitiva nel rispetto delle sue esigenze organizzative e funzionali".

La suddetta deliberazione dopo aver individuato le cessazioni dal servizio dei ricercatori de quibus, ha ritenuto che " con 1250 docenti, numero considerato strategico, e, grazie ad una sempre più diffusa programmazione dei corsi di laurea interfacoltà, l’Università di Messina è in condizione di garantire il patrimonio culturale indispensabile per mantenere la sua tradizionale e consolidata offerta formativa, ottimizzando le risorse umani disponili".

Si è anche evidenziato, nel documento suddetto, che "in definitiva, non si tratta solo di fare i conti con le criticità di bilancio ma anche con il tetto di spesa, invalicabile per disposizione di legge. Inoltre, l’età media dei docenti dell’Ateneo di Messina, che nel 2005 si attestava a 56 anni, è in atto 53,2 anni, ancora elevata se comparata a quella media delle Università italiane inferiore a 52 anni, a dimostrazione della necessità di ringiovanimento del corpo docente. Su questo versante, l’Università di Messina ha impostato in modo coerente la propria programmazione del fabbisogno di personale dal 2004 ad oggi, procedendo a numerosi concorsi di ricercatore oltre che di professori di 1^ e 2^ fascia, in rapporto alle cessazioni intervenute. E’ appena il caso di ricordare che l’assunzione di un ricercatore o professore di prima nomina comporta un onere finanziario che è circa la metà rispetto a quello di analoga figura a fine carriera";

D)è anche improcedibile la censura relativa al mancato collocamento a riposo, come previsto dal DPR n. 382/80, al termine dell’anno accademico, dato che con il DR dell’agosto 2010 l’istante è stata collocata in quiescenza appunto con decorrenza 1.11.2010;

E)dalla mancata acquisizione del parere del Consiglio degli Studenti si può prescindere, trattandosi di censura, peraltro prima facie non assistita da particolari aspetti di fondatezza, non reiterata nei confronti delle delibere del febbraio/marzo 2010 degli organi deliberativi dell’Università;

F)circa l’applicabilità o meno ai ricercatori universitari dell’art. 17 comma 35 novies del DL n. n. 78/2009, il Collegio, condividendola, rinvia alla decisione del CdS, VI, n. 9439/2010, la quale ha precisato: che detta norma è applicabile a tutto il personale appartenente al pubblico impiego, indipendentemente dal carattere contrattualizzato o meno che lo lega alla p.a., con esclusione di tre specifiche categorie di personale, puntualmente individuate nei magistrati, nei professori universitari e nei dirigenti medici responsabili di struttura complessa; che le categorie dei professori universitari e dei ricercatori universitari o professori aggregati sono diverse e ben delineate sicché non possono essere accomunate nell’applicazione della disciplina normativa di cui all’art. 17 comma 35 nonies, d.l. 1 luglio 2009 n. 78; che, quanto ai professori aggregati, si tratta di una categoria particolare di personale appartenente al ruolo dei ricercatori, certamente non ricompresa nell’ambito categoriale dei professori universitari in senso proprio; che stante la differenza tra le categorie dei professori universitari e dei ricercatori universitari o professori aggregati difetta il presupposto stesso per operare lo scrutinio di costituzionalità correlato al differente trattamento riservato dal legislatore a categorie tra loro oggettivamente equiparabili, facendo difetto proprio siffatto requisito di equiparabilità;

G) la normativa di cui si è fatta applicazione non osta ad una modalità applicativa tale per cui il preavviso venga legittimamente inoltrato ad una data anteriore al compimento dell’anzianità massima contributiva, purché l’effetto risolutivo venga comunque fissato ad una data in cui detto compimento si sia perfezionato (cfr. CdS, VI, ord. n. 3263/2010) e comunque nel caso in esame la cessazione è stata stabilita al 1°.11.2010 in relazione al controllo appunto dell’anzianità di servizio (in ordine ai termini di maturazione della quale la ricorrente nulla d’altra parte specifica).

Tanto premesso, il proposto complessivo gravame deve essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile.

Sussistono giusti motivi, tuttavia, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il primo improcedibile e i secondi inammissibili.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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