Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-07-2011, n. 29213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G. ricorre tramite difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 19 ottobre 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il reato di minaccia aggravata dall’uso di un bastone in danno di B.A..

Deduce il ricorrente, con due motivi di ricorso, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per la non adeguata valutazione dei fatti e delle prove, anche in ordine alla qualificazione giuridica.

Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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