T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 6793

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, ricercatore confermato (e Professore Aggregato) di Logica e Filosofia presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell’intimata Università, ha impugnato la determinazione rettorale, assunta ai sensi dell’art.17, comma 35 nonies della L. n.102/2009 ed in esecuzione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 e del 30 dicembre 2009, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio del ricorrente stesso a far data dal 1° dicembre 2010.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della violazione di circolare. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.17, comma 35 novies, della L. n. 102/2009;

3) Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di libertà di insegnamento, di cui all’art.33 della Costituzione, di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt.19, comma 1, 24, comma 1, e 34, comma 7, del DPR n.382/1980;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

5) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

6) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt.8, 9 e 11 dello Statuto dell’Ateneo;

7) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009, dell’art.1, comma 1, della L. n.230/2005, degli artt. 32 e 34 del d.lgvo n.382/1980, dell’art.12 della L. n.341/1990, degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 2, del d.lgvo n.165/2001;

8) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 17, comma 35 novies, DL n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;

9) Questione di legittimità costituzionale dell’art.17, comma 35 novies, della L. n.102/2009 per violazione degli artt.1, 3, 4 e del criterio di ragionevolezza. nonchè per violazione degli artt.11 e 117 della Costituzione e dell’art.6 della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000;

10)Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 DPR 11 luglio 1980 n. 382.

L’Amministrazione si costituita in giudizio.

La causa, dopo l’espletamento di incombenti istruttori, è passata in decisione all’udienza del 4.5.2011.

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che successivamente alle delibere del Senato Accademico e del Cda, del dicembre 2009, richiamate nel provvedimento impugnato, sono intervenute le delibere del Senato Accademico del 17.2. 2010 e del 29.3 2010 nonchè quelle del Consiglio di Amministrazione del 18.2.2010 e del 29.3.2010, in esito alle quali:

a) sono stati individuati tre criteri alternativi che consentivano ai ricercatori che ne possedevano almeno uno e che si trovavano nella condizioni di cui all’art 17, comma 35 novies, L. n. 102/09, di permanere in servizio;

b) sono stati, altresì, individuati i ricercatori, non risultanti in possesso di almeno uno dei suddetti criteri, nei cui confronti è stata disposta la cessazione dal servizio, con decorrenza 1° agosto 2010;

c)per altri Ricercatori è stato disposto il mantenimento in servizio.

Relativamente al caso di specie, sempre sulla base dei criteri fissati dal Senato Accademico nella seduta del 17.2.2010, il Senato stesso, nella seduta del 20.10.2010, prendendo atto del verbale del 19.10.2010 del Gruppo di Lavoro (nominato il 17.2.2010) e la tabella elaborata, relativa alle proposte di mantenimento in servizio dei ricercatori che raggiungeranno i 40 anni di servizio nel 2011, ha deliberato sfavorevolmente (condividendo i risultati del suddetto Gruppo di Lavoro), per mancanza dei requisiti previsti dal Senato Accademico, in ordine al mantenimento in servizio del Ricercatore Dott. G.B., dando mandato al Rettore per i conseguenti provvedimenti.

Con nota del 4.11.2010 il Direttore Amministrativo dell’Ateneo ha prospettato che tale sfavorevole avviso, per il ricorrente, è stato espresso dal Senato Accademico e dal CdA dell’Università intimata nelle adunanze appunto del 20.10.2010.

Orbene, poiché la eventuale definitiva cessazione dal servizio del ricercatore ricorrente, in servizio presso l’Università di Messina, presuppone -secondo il complesso procedimento congegnato dal detto Ateneo ai fini dell’applicazione dell’art. 17 comma 35 novies della legge n. 102/2009 (e giusta anche la citata delibera del Senato Accademico in data 20.10.2010)- una specifica ulteriore determinazione rettorale all’esito della valutazione (che è stata fatta) dei requisiti del ricorrente stesso occorrenti per il mantenimento in servizio (alla stregua dei criteri stabiliti nelle delibere del Senato Accademico del 2010), ed atteso altresì che per il Dott. Brugarello tale determinazione di pensionamento ancora non è intervenuta, come confermato dall’Università, all’esito dell’istruttoria esperita, con note del 17.1.2011 (ove si conferma che non è stato emesso nei confronti del menzionato Ricercatore "alcun decreto di cessazione, per risoluzione del rapporto di lavoro"), se ne deve inferire e quindi concludere che il provvedimento impugnato non è di per sé lesivo (non essendo ancora intervenuto il decreto di definitiva cessazione), con conseguente inammissibilità del ricorso all’esame, per difetto di interesse.

Sussistono tuttavia giusti motivi, in relazione alla particolarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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