Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-07-2011, n. 29212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.S. ricorre personalmente, con due separati atti di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.2.2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per i reati di furto pluriaggravato (scippo) in danno di T.F. e violazione degli obblighi impostigli con misura di prevenzione.

Il ricorrente ne deduce la nullità per:

1) violazione di legge per l’erroneo rigetto dell’eccezione di nullità dell’udienza preliminare del 15 luglio 2008 e di tutti gli atti successivi. Era avvenuto infatti che il suo difensore aveva chiesto a mezzo fax il differimento di quell’udienza, adducendo impedimento costituito da precedente impegno professionale in altro processo ed in altra città, in difesa dello stesso V.; il GIP aveva rigettato l’istanza assumendo che non poteva essere presentata con fax, omettendo illegittimamente di delibarne il merito.

L’eccezione di nullità era stata proposta con l’appello e disattesa dalla corte territoriale;

2) Inadeguatezza della motivazione, prospettata anche con l’impugnazione manoscritta pervenuta il 24 marzo 2010;

3) Mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da documenti non meglio precisati in riscontro alle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento.

Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento. Quanto alla prima censura, corretta è la motivazione con cui il primo giudice e la corte territoriale hanno rigettato l’eccezione di nullità proposta, rilevando che ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. le memorie e le richieste devono essere presentate al giudice per iscritto, mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax, non assicurando la certezza della provenienza del documento, non può essere usato per chiedere il rinvio dell’udienza, e del resto l’art. 150 cod. proc. pen. abilita i soli funzionari di cancelleria ad avvalersi del telefax.

Il principio suesposto è conforme al prevalente orientamento di questa Corte (Sez. 5 n. 46954 del 14 ottobre 2009 Rv 245397; Sez. 3 n. 9162 del 29 ottobre 2009 Rv 246207).

Del resto risulta dagli atti, cui la Corte ha fatto legittimo accesso per verificare l’esattezza del presupposto fattuale addotto dal ricorrente a fondamento della sua eccezione, che nell’istanza di rinvio il difensore non aveva indicato le ragioni che gli imponevano di partecipare all’altro processo piuttosto che a quello oggetto della presente disamina, nè i motivi che gli impedivano di utilizzare un sostituto nell’uno o nell’altro processo, di modo che l’istanza di rinvio, per la sua genericità, era stata comunque legittimamente rigettata.

Gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili.

Il secondo infatti prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Il terzo motivo è inammissibile per la sua genericità, non avendo il ricorrente chiarito quale richiesta probatoria sarebbe stata disattesa immotivatamente dalla corte territoriale.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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