Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-07-2011, n. 29211

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.M., avvocato in Reggio Emilia, ricorre nella qualità di parte civile avverso la sentenza di quel Tribunale del 23 giugno 2009, che aveva confermato l’assoluzione dell’avv. Fe.

F.A. dal reato di diffamazione in suo danno, pronunciata dal giudice di pace di Reggio Emilia.

Al Fe. era stato contestato di aver diffamato il F. con un esposto inviato all’Ordine degli Avvocati, con cui aveva segnalato, dolendosene, comportamenti del collega a suo avviso consapevolmente scorretti.

Il Tribunale aveva ritenuto legittimo l’esposto, il cui contenuto aveva valutato rispettoso dei requisiti della pertinenza e della continenza, rilevando che l’avv. Fe. si era rivolto all’Ordine Forense per denunciare come il contraddittore avesse proposto querela nei suoi confronti per il delitto di diffamazione senza darne preventiva informazione al Consiglio dell’Ordine, in violazione dell’art. 22 codice deontologico, esercitando in tal modo il diritto alla sollecitazione di azione disciplinare, riconosciuto dall’art. 6 codice deontologico.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per l’erronea valutazione dei fatti, atteso che il Tribunale aveva ritenuto non avessero valenza denigratoria espressioni che invece a suo avviso erano inequivocamente intese ad indurre discredito nei suoi confronti.

Il ricorso è inammissibile in quanto propone sostanzialmente il riesame del merito, che tanto il giudice di primo grado che la corte territoriale hanno delibato compiutamente, dandone conto con motivazione giuridicamente corretta, logica, coerente ed esaustiva, e ciò stesso preclude in questa sede di legittimità una nuova disamina dei fatti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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