Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-07-2011, n. 29210

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la corte di appello di L’Aquila ricorre avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Teramo che, previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, aveva condannato R.M. alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00= di multa per il delitto di furto aggravato, deducendone la nullità per l’immotivata concessione delle attenuanti generiche e l’omessa valutazione della recidiva specifica reiterata infraquinquennio.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.

Come infatti si rileva dalla motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha determinato la pena effettuando il giudizio di comparazione tra l’aggravante contestata e le attenuanti generiche, trascurando del tutto di tener conto della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, pur ritualmente contestata. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto in questione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Teramo, che provvederà a nuova determinazione della pena tenendo conto della recidiva contestata ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, eventualmente provvedendo a nuovo giudizio di comparazione.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze ed al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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