T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 6788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, 43 dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno impugnato (unitamente agli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali) il provvedimento con cui li si è esclusi dalle prove orali previste nell’ambito della procedura selettiva finalizzata a consentire il transito di 407 soggetti dall’area "B" a quella "C".

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.7.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.

Al riguardo; premesso

che, in un primo tempo, l’Amministrazione intimata aveva detto ai candidati che – per le prove scritte (programmate per il 20 e il 21 maggio 2008) – non avrebbe potuto esser prevista (per "ragioni di omogeneità dei criteri di valutazione" delle stesse) alcuna sessione di recupero;

che, poco dopo aver espresso un tale intendimento, si è invece deciso (irritualmente) di fissare un’apposita sessione d’esame: riservata (per di più) non solo alle concorrenti che – a tali date – si trovavano (o si sarebbero, presumibilmente, potute trovare) in "astensione obbligatoria per maternità" ma (più in generale) a tutti coloro che non avessero potuto partecipare alle cennate prove per gravi e comprovati motivi,

si osserva

che (innanzitutto) non è mai stato specificato in che cosa questi motivi consistessero realmente;

che, di una tale facoltà, non risulta (comunque) esser stata data formale comunicazione a tutti coloro che potevano (in astratto) aver interesse a giovarsene: ma solo ai soggetti (che, lo si rileva incidentalmente, hanno poi superato "in blocco" la prova "de qua") previamente individuati dalla resistente;

che, in ogni caso, la prefissione (disposta con queste modalità) di più tornate di prove scritte (ha)altera(to) – stante la diversità, e non omogeneità, dei quesiti oggetto d’esame – la "par condicio" tra i candidati. (Ed è, pertanto, palesemente illegittima).

Per le suesposte (assorbenti) considerazioni, il ricorso in esame deve ritenersi – appunto – fondato: e, per ciò steso (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 4000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *