Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-07-2011, n. 29185 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 20 settembre 2010 e depositata il successivo 23 settembre, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha respinto il reclamo proposto da G.F. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa sede, in data 12 luglio 2010, che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dallo stesso G. con riguardo al semestre 24/11/2009-23/05/2009.

A ragione il Tribunale ha addotto che il comportamento del condannato, già ammesso alla misura della semilibertà, in espiazione di provvedimento di unificazione di pene concorrenti della Procura generale di Trento per reati fallimentari, con decorrenza della pena dal 24/11/2009 e scadenza prevista al 23/11/2011, era rivelatore di una interpretazione opportunistica del beneficio fruito e di scarsa disponibilità al necessario, seppur faticoso, percorso rieducativo per i seguenti motivi: a) intempestiva richiesta di una licenza di 15 giorni dopo pochi giorni dall’ammissione alla semilibertà, senza aver avuto la possibilità di dimostrare la meritevolezza di essa; b) rientro in istituto, il 2 gennaio 2010, con circa due ore di ritardo rispetto all’orario stabilito, senza addurre nell’immediatezza alcuna giustificazione, salvo dichiarare in un secondo tempo di aver ritenuto prioritario assecondare la richiesta del datore di lavoro di trattenersi per l’ultimazione di un lavoro oltre l’orario ordinario; c) richiesta di modifica dell’orario di rientro in Istituto e di poter fruire di uscite nei giorni non lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 22.00. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre personalmente per cassazione il G., denunciando, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale avrebbe attribuito all’esercizio del diritto del condannato di richiedere, ancorchè intempestivamente, l’ampliamento del tempo di permanenza all’esterno, il disvalore di condotta opportunistica e refrattaria all’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione, disconoscendo il comportamento corretto mantenuto dal G. nel corso del semestre e gli altri indici rivelatori, invece, del suo impegno nel percorso rieducativo.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

La partecipazione all’opera di rieducazione deve essere valutata, a norma del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2, (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale), con particolare riferimento all’impegno dimostrato dal condannato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e nel mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.

I parametri di valutazione dell’impegno rieducativo ai fini della fruizione del beneficio della liberazione anticipata, ex art. 54, comma 1, Ord. Pen., sono, dunque, più ampi rispetto alla mera correttezza formale della condotta del condannato.

Nel caso in esame, il Tribunale non ha violato le citate disposizioni di legge nell’operare una valutazione complessiva del comportamento del G. in semilibertà, durante il semestre dedotto, traendone, con motivazione adeguata e coerente, il convincimento che non sussisteva la prova della partecipazione all’opera di rieducazione.

In particolare, contrariamente all’assunto del ricorrente, la sua impazienza postulatola nel richiedere, dopo solo due settimane dall’inizio dell’esecuzione e dopo appena due giorni dal concreto avvio dalla misura della semilibertà, una licenza premio di quindici giorni, non è stata l’unico elemento apprezzato dal Tribunale come rivelatore dello scarso impegno rieducativo del condannato, poichè, insieme ad essa, è stato valorizzato il ritardo di circa due ore rispetto all’orario prescritto nel rientro del G. in Istituto il 2/01/2010, senza preavviso e senza tempestiva spiegazione, come pure l’ingiustificata richiesta di modificare l’orario di rientro in carcere nei giorni feriali e di fruire di lunghe uscite nei giorni non lavorativi dalla ore 8.00 alle ore 22.00, mirando in tal modo a ridurre vistosamente i tempi di permanenza interna e, con essi, la sua concreta disponibilità a trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento intramurario.

Avendo fatto, dunque, il provvedimento impugnato corretta applicazione delle norme in materia di liberazione anticipata (citati art. 54 Ord. Pen. e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 103), e avendo motivato in modo adeguato e coerente il diniego del beneficio per il semestre dal 24/11/2009 al 23/05/2010, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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