T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 6784

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il professor L.C.C. ha chiesto (previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti: ed, in particolare, del decreto rettorale n.2428/2006) l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione (asseritamente) connessa all’attività da lui svolta – nell’anno accademico 2005/2006 – presso la Facoltà di Architettura "Valle Giulia" in Roma. (Che gli aveva conferito un incarico di docenza in diritto amministrativo).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.7.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Al riguardo; premesso

che, sino alla data del suo collocamento a riposo (disposto con decreto rettorale n.1813/2010), il soggetto in questione ha prestato servizio – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma "La Sapienza" – in qualità di assistente ordinario;

che, tra i compiti spettanti a questa specifica figura professionale (confluita, da tempo, in un apposito "ruolo ad esaurimento"), rientra anche (ai sensi dell’art.3 della legge n.349/58: per il quale gli assistenti universitari "fanno parte del personale insegnante") quello inerente l’espletamento dell’attività didattica;

che l’incarico di cui è causa, conferito – non a caso – senza la previa pubblicazione di un bando, è stato svolto sulla base di accordi intercorsi (formalmente) tra i Presidi delle due Facoltà interessate,

si osserva

che gli artt.12 e 16 della legge n. 341/90 e l’art.9. del D.P.R. n.328/80 (al pari dello stesso "Regolamento per le attività didattiche": adottato, dalla "Sapienza", con deliberazione del Senato Accademico del 18.8.2003) prevedono espressamente la possibilità, per i Consigli di Facoltà, di affidare incarichi di insegnamento a titolo gratuito;

che, se il Colacino avesse ritenuto illegittimo il decreto rettorale n.2428/2006: col quale (in applicazione dei cennati accordi) gli è stato conferito – per la prima volta – l’incarico "de quo" (espressamente definito "a titolo gratuito"), avrebbe (alternativamente) potuto impugnare un tale atto o – come ha fatto, del resto (con riferimento all’incarico di insegnamento in "diritto dell’economia), nell’anno accademico 2009/2010 – non darvi (addirittura) esecuzione;

che l’acquiescenza (libera e spontanea) prestata ad un tale atto vale, insomma (al di là di ogni altra considerazione), come rinuncia (manifestata "per facta concludentia") all’esercizio di quel diritto (senz’altro disponibile) che – in ispregio del principio della certezza delle posizioni giuridiche – si tenta, ora, di far valere; in modo obiettivamente confuso ed irrituale.

E dunque; tenuto (altresì) conto

che gli (incongruamente richiamati) artt.26 del d.lg. n.80/98 e 53 del d.lg. n.165/2001 si riferiscono (prevedendone, anche, la retribuibilità) agli incarichi svolti (diversamente che nella circostanza) al di fuori dell’Amministrazione di appartenenza;

che, nel periodo in esame, il Colacino ha sempre (e con la massima regolarità) percepito la retribuzione spettantegli quale assistente ordinario,

il Collegio non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.

La peculiarità della fattispecie, e la sostanziale novità della questione trattata, inducono – peraltro – all’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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