Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-07-2011, n. 29183

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 4 agosto 2009 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la domanda di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, anche nella forma della detenzione domiciliare, proposta da M.F.S., detenuto in espiazione della pena di anni 27, mesi 1 e giorni 26 di reclusione (pena residua di anni 9, mesi 10 e giorni 28) per i delitti di omicidio volontario, commesso il (OMISSIS), di truffa e sostituzione di persona, commessi nel (OMISSIS), e di ricettazione commessa nel (OMISSIS).

A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che, pur essendo il M. affetto da gravi patologie (fibrosarcoma maligno alla gamba destra, diagnosticato nel 1990, con recidiva nel 2008, e neoformazione renale destra – ipernefroma – per la quale era necessario un intervento chirurgico di imminente esecuzione, essendo l’istante già ricoverato a tal fine presso l’ospedale (OMISSIS)), le sue condizioni di salute, tuttavia, non erano incompatibili con la detenzione carceraria, stante la possibilità di essere costantemente controllato e curato attraverso accertamenti e ricoveri ai sensi dell’art. 11 Ord. Pen., di cui alcuni già rifiutati dal condannato nel recente passato.

2. Ricorre personalmente per cassazione il M., il quale deduce l’insufficienza ovvero la contraddittorietà della motivazione, avendo il Tribunale, da un lato, affermato la gravità della doppia patologia da lui sofferta, e, dall’altro, omesso di valutare e, comunque, negato l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario; lamenta, altresì, la violazione ovvero l’erronea applicazione dell’art. 147 c.p. e art. 47, comma 1 ter.

CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato perchè non sussiste la denunciata mancanza o contraddittorietà della motivazione e, neppure, la lamentata violazione della legge penale sul rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena e sulla detenzione domiciliare per grave infermità fisica.

Il Tribunale ha, infatti, esaminato con scrupolo le patologie da cui è affetto il M.: fibrosarcoma maligno alla coscia destra, con ricorso all’ausilio di sedia a rotelle per il movimento, e ipernefroma al rene destro con intervento chirurgico programmato nella prima decade del mese di (OMISSIS).

Con altrettanta attenzione, attraverso la lettura delle acquisite relazioni sanitarie della casa di reclusione di Opera, dove il M. è detenuto, in data 20/06/2009, 13/07/2009, 24/07/2009 e 1/08/2009, sono stati valutati tutti i rimedi approntati a fini terapeutici: a) ricovero presso l’ospedale milanese (OMISSIS) dal 30 giugno al 6 luglio 2009, subito dopo l’estradizione del M. dalla Spagna in Italia, avvenuta il 10 giugno 2009, per effettuare la stadiazione oncologica con apprezzata urgenza di intervento chirurgico per asportare la neoformazione renale; b) successiva proposta di ricovero presso la Divisione di medicina penitenziaria dell’ospedale (OMISSIS), rifiutata dal M., il quale esprimeva la volontà di essere ricoverato presso l’Istituto nazionale dei tumori di (OMISSIS), in provincia di Pordenone, dove era stato già seguito; c) ulteriore proposta, il 10 luglio, di valutazione oncologica del tumore al rene e del fibrosarcoma all’arto inferiore presso l’Istituto europeo di oncologia di (OMISSIS), anch’essa rifiutata dal M., rivendicante il suo diritto di essere curato ad (OMISSIS); d) acquisizione di informazioni, il 17 luglio, a cura della Direzione sanitaria del carcere, presso l’Istituto nazionale dei tumori di (OMISSIS) in merito alla situazione e prospettive cliniche del paziente e all’utilizzo di particolari protocolli per il trattamento dei sarcomi in quell’Istituto: quest’ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dal M., negava l’applicazione di speciali protocolli, neppure sperimentali, e la collaborazione in materia con gli Stati Uniti d’America, riferendo che anche a Milano esistono numerosi centri di buon livello per la cura dei sarcomi, tra cui il locale Istituto nazionale dei tumori, dove, il 18 luglio, veniva proposto il ricovero del M., ancora una volta rifiutato dallo stesso; e) nuova proposta di ricovero del detenuto presso l’Ospedale milanese (OMISSIS) per l’asportazione del tumore al rene e per la valutazione e trattamento specifico del sarcoma alla coscia destra; f) finalmente accettazione del ricovero, da parte del M., presso il detto ospedale (OMISSIS), dove è entrato il 3 agosto 2009 per l’operazione al rene, da eseguire entro la settimana successiva, con programmata successiva valutazione chirurgica anche del fibrosarcoma presso l’Istituto nazionale dei tumori.

Sulla base, quindi, dell’accurata conoscenza del caso, con riconosciuta gravità delle patologie sofferte dal ricorrente e, insieme, puntuale apprezzamento dei qualificati rimedi tempestivamente approntati dalla direzione sanitaria del carcere, proponente ricoveri e accertamenti presso strutture ospedaliere specializzate, in gran parte rifiutati dal M., il Tribunale ha ritenuto, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, che le condizioni fisiche del condannato siano compatibili, allo stato, con il regime carcerario, senza bisogno di ricorrere neppure alla detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, prudentemente riservandosi l’eventuale revisione della sua valutazione all’esito degli interventi chirurgici, senza dunque violare neppure il principio di umanità cui deve ispirarsi il trattamento penitenziario e la funzione rieducativa di esso, la cui eventuale impraticabilità – in relazione alla non auspicabile ridotta aspettativa di vita dei M. – potrà essere apprezzata soltanto dopo i predetti interventi.

4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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