Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-07-2011, n. 29181 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.F., destinatario di sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 10 dicembre 2007, di non luogo a procedere per il reato previsto e punito dal R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3, e R.D. n. 773 del 1931, art. 221 (omesso rinnovo della denuncia di possesso di una pistola a tamburo e di una pistola a quattro canne all’autorità competente, al momento del suo cambio di residenza, nell’ambito della stessa città di (OMISSIS), essendo la contravvenzione estinta per intervenuta oblazione, ricorre a questa Corte, tramite il difensore di fiducia, avvocato Salvatore Pino del foro di Milano, avverso l’ordinanza emessa il 21 giugno 2010 dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di opposizione ex art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4, con la quale è stata confermata la confisca delle suddette armi e il loro invio alla competente Direzione di artiglieria.

A sostegno del ricorso adduce che la corretta interpretazione, alla stregua dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi, della L. n. 152 del 1975, art. 6, comma 1, che impone, con riguardo a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonchè le munizioni e gli esplosivi, l’applicazione del disposto del primo capoverso dell’art. 240 c.p. in tema di confisca obbligatoria, escluderebbe dalla misura di sicurezza patrimoniale le condotte criminose diverse da quelle espressamente indicate nello stesso art. 240 c.p., consistenti nella fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione delle armi e degli altri oggetti ad esse assimilati, ancorchè non sia stata pronunciata condanna, non comprendenti dunque il trasferimento di un’arma, legittimamente detenuta, da un luogo all’altro nell’ambito dello stesso Comune.

Deduce, ad ulteriore conforto dell’interpretazione proposta, la conforme sentenza di questa Corte di cassazione n. 14389 del 2008, pur riconoscendo che la prevalente giurisprudenza di questa stessa sezione è orientata in senso difforme, a favore dell’estensione della confisca obbligatoria a tutte le violazioni in materia di armi, secondo un’interpretazione, a suo avviso, non rispondente ai dettami normativi.

Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

A tutela dell’ordine pubblico e in deroga alla disciplina ordinaria in tema di confisca, la L. n. 152 del 1975, art. 6 prevede la confisca obbligatoria per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, le munizioni e ogni altro oggetto atto ad offendere, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nell’ipotesi di assoluzione nel merito e di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato (Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, dep. 11/10/2006, Bardino, Rv. 234799; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, Rv. 235854).

Più specificamente, il rinvio dell’art. 6 al disposto dell’art. 240 c.p., comma 2, riguarda la sola imposizione dell’obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi e non l’intera previsione normativa contenuta nel predetto comma 2: ne consegue che tutte le condotte penalmente sanzionate in materia di armi, a prescindere dalla loro espressa inclusione nella norma generale, impongono la confisca, poichè il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell’ordine pubblico, ha inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in materia di confisca.

Di tale principio sono specifica applicazione, in tema di trasferimento non denunciato di armi, le seguenti sentenze: Sez. 1, n. 1743 del 18/03/1996, dep. 28/05/1966, Foti, Rv. 204679; Sez. 1, n. 1161 del 18/03/1993, dep. 11/05/1993, Bombaci, Rv. 193974; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Rv. 246532.

Minoritaria e isolata, pertanto, è rimasta la sentenza n. 14389 del 1/04/2008, dep. 7/04/2008, Serra, Rv. 240028, citata dal ricorrente.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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