Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 21-07-2011, n. 29165

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 ottobre 2010 il Tribunale di Torino, pronunciando sull’opposizione proposta da B.G. avverso il decreto penale emesso a suo carico, lo ha condannato, applicate le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 860,00 di ammenda, di cui Euro 760,00 in sostituzione di 20 giorni di arresto, per il reato di possesso ingiustificato di un coltello a scatto con lunghezza della lama di cm. 20, commesso in (OMISSIS), ordinando la confisca e la distruzione del coltello sequestrato.

2. Avverso la predetta sentenza il B. ha personalmente proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di motivazione per avere il giudice di merito omesso ogni valutazione dell’addotto motivo del porto del coltello, da lui giustificato con l’attività di autotrasportatore svolta e con le sue particolari condizioni di lavoro, tali da imporgli la consumazione dei pasti a bordo del veicolo e, comunque, interventi di manutenzione sul medesimo, precisando che il suo aggirarsi nei pressi di un’autovettura, al momento dell’accertamento della violazione contestatagli, era stato spiegato dallo stesso proprietario del mezzo con la sua intenzione di acquistare l’automobile ispezionata.

Il ricorrente ha, pertanto, chiesto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

3. Va premesso che il ricorso non è inammissibile, donde la rilevabilità di ufficio delle cause di non punibilità (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, dep. 10/11/2009, Imperato, Rv. 244999).

Va anche premesso che, in tema di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, in vigore dall’8 dicembre 2005, non trova applicazione ai procedimenti o ai processi in corso, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova normativa sono sempre maggiori rispetto a quelli della previgente disciplina, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima (Sez. 3, n. 37271 del 11/06/2008, dep. 01/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241080).

Nel caso in esame, il reato attribuito al B. risulta commesso il 9 marzo 2005 e si è, quindi, estinto per decorso del termine massimo di prescrizione il 9 settembre 2009, oltre un anno prima della sentenza qui impugnata, ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 1, n. 5, e art. 160 c.p., comma 3, come vigenti prima delle modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, cit., in forza delle quali il comma 1 del sostituito art. 157 c.p., e gli ultimi commi dei novellati artt. 160 e 161 c.p., prevedono, per tutte le contravvenzioni, un termine di prescrizione più lungo (quattro anni fino ad un massimo di cinque anni, nel caso di interruzione, contro i tre anni fino ad un massimo di quattro anni e mezzo previsti dalla precedente normativa per le contravvenzioni punite con l’arresto).

Segue, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 1, l’immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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