Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 21-07-2011, n. 29163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.R., cittadino del Marocco, con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 25 marzo 2010 è stato assolto dal reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, con succ. mod., perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Ha ritenuto il giudice di merito che l’attuale formulazione dell’art. 6, comma 3, D.Lgs., cit., come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), impone al cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea l’esibizione congiunta sia di un documento di identità sia del permesso soggiorno, essendo stata sostituita la congiunzione disgiuntiva "o" – di cui al precedente testo della medesima norma – con la particella copulativa "e", con la conseguenza che è inesigibile dallo straniero privo di regolare permesso soggiorno l’esibizione della duplice certificazione postulata dalla norma incriminatrice in esame, e, perciò, l’attuale testo è applicabile solo agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, sostenendo che la sostituzione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ha inteso inasprire il trattamento sanzionatorio dello straniero privo di documenti di identificazione o di documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato, e non introdurre una disciplina più favorevole al cittadino di paese terzo che sia entrato e permanga irregolarmente in Italia.

Motivi della decisione

3. Questa Corte di cassazione, con recentissima sentenza emessa a sezioni unite, ha avallato l’interpretazione del Tribunale di Pordenone, enunciando la seguente massima: "il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare" (Sez. U., 24/02/2011, dep. il 27/04/2011, Alavec, Rv.

249546).

Risultando, dunque, corretta l’interpretazione sostenuta nella sentenza impugnata, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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