Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 26846 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Tr.Er. e T.E., in proprio e quali legali rappresentanti della società Salumificio Traversi di Traversi Erminio & C. s.a.s. in liquidazione, proponevano opposizione, innanzi al Tribunale di Sondrio, avverso le ordinanze-ingiunzione n. 151 e 152, emesse per inottemperanza ai regolamenti CEE n. 218/77 e 2539/84 (concernenti l’obbligo di trasformazione di carne in regime "B", di origine comunitaria, acquistata a prezzo ridotto e che, secondo gli accertamenti del Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie, era stato adempiuto solo parzialmente) dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 10.3.2000 e loro notificate il 20.3.2000 ed il 18.3.2000.

Deducevano gli opponenti la tardività delle notifiche stesse e la violazione della L. n. 898 del 1986, art. 2. Il Tribunale, con sentenza 4.7.2000, accoglieva il ricorso annullando le ordinanze.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali eccependo la irritualità della notifica del ricorso in opposizione e la violazione del diritto di difesa. Con sentenza n. 12809/03 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso con rinvio al Tribunale di Sondrio sotto il profilo della nullità della notificazione, senza alcun esame nel merito.

Riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. dai T., si costituiva il M.P.A.F..

Il Tribunale, con sentenza 15.12.2004, accoglieva il ricorso ed annullava dette ordinanze di ingiunzione, compensando fra le parti le spese di lite, ritenuta la tardività della notifica delle violazioni contestate. Rilevava il giudice di merito che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali aveva notificato la violazione amministrativa agli interessati, con processo verbale 21.3.1995, quasi due anni dopo l’accertamento e la denuncia dei medesimi fatti contestati alla Procura della Repubblica di Sondrio,nell’ottobre 1993, sicchè doveva ritenersi decorso il termine di 180 giorni, prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 come modificato dalla L. n. 898 del 1986, art. 4 non potendosi, inoltre, sostenere che il procedimento amministrativo fosse rimasto sospeso in relazione al procedimento penale conclusosi con l’assoluzione degli imputati.

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso Tr.Er. ed T. E., in proprio nonchè quali legali rappresentanti della Salumificio Traversi di Traversi Erminio & C. s.a.s. in liquidazione.

Motivi della decisione

L’amministrazione ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1986, art. 4 e L. n. 689 del 1981, art. 14; in particolare, ai sensi dell’art. 14, comma 3 di quest’ultima legge, si era verificata la sospensione del procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa, nel periodo intercorrente tra l’ottobre 1993 ed il al 14.3.1995 e, cioè, fino alla data in cui era intervenuto il "nulla osta" dell’autorità giudiziaria penale per poter utilizzare gli elementi raccolti, ai fini dell’avvio di detto procedimento; considerato, quindi, che tale nulla osta era intervenuto in data 14.3.95, la notificazione del verbale di contestazione della violazione amministrativa, eseguita in data 30.3.95, era da ritenersi tempestiva in quanto idonea ad interrompere la prescrizione; peraltro, ai sensi della L. n. 689 del 1991, art. 28 l’Amministrazione non avrebbe potuto avviare il procedimento per l’irrigazione della sanzione se non dopo aver ricevuto il provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il ricorso è infondato.

L’ipotesi prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3 ricorre allorchè l’autorità amministrativa competente non abbia conoscenza diretta, ma riceva notizia da altra autorità, quale quella giudiziaria. Nella specie impropriamente il ricorrente fa generico riferimento al rilascio di un "nulla osta" da parte dell’autorità giudiziaria, senza che sia dato ravvisare la relativa previsione normativa; peraltro, della trasmissione degli atti, da parte di detta autorità, non risulta fornita alcuna prova ed, anzi, secondo la sentenza impugnata, l’amministrazione avrebbe avuto completa conoscenza delle violazioni contestate alla data della loro denuncia alla Procura della Repubblica, nell’ottobre 1993. E’ da escludersi, poi, che la pendenza dell’accertamento penale comporti una sospensione del procedimento amministrativo per pregiudizialità dell’accertamento penale, con conseguente dilatazione del tempo necessario alla notificazione della violazione amministrativa ed in contrasto con il principio della immediatezza della contestazione;

nè ha rilievo che il fatto previsto dalla L. n. 898 del 1986, art. 2 potesse integrare il delitto previsto dall’art. 640 bis c.p., perchè, ai fini dell’illecito amministrativo, rileva solo che detto fatto sia stato commesso, quale che sia la qualificazione giuridica ad esso attribuita (Cass. n. 19366/2010; n. 12490/1998; n. 5904/97;

n. 3001/99).

Deve, pertanto, ribadirsi la tardività della notifica della violazione contestata in quanto effettuata dopo il decorso del termine di 180 giorni, come prescritto dalla L. n. 68 del 1981, art. 14 modificato dalla L. n. 898 del 1986, art. 4. Al rigetto del ricorso consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento per cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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