T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-07-2011, n. 6760

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La ricorrente, avendo conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, ha partecipato alla prova selettiva per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM4I) della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per l’ a.a. 2009/2010.

Espletata la prova, la ricorrente però non rientrava nel contingente previsto, essendosi collocata al 3300 posto mentre i posti disponibili erano 156; di conseguenza non è stata ammessa al Corso di Laurea in questione.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe chiedendo tra l’altro l’annullamento della disposta esclusione.

A tale riguardo deduce i seguenti motivi di gravame:

1) VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 CON RIFERIMENTO AGLI ART. 3,33,34 E 97 COSTo INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. A) DELLA L. 02/08/1999, N. 264 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2,3,4,33 E 35 COSTo VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 75/362 E 74/363 E 93/16 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT.3 E 4 COSTo VIOLAZIONE DEGLI ART. 49 E 43, 149, 150 DEL TRATTATO CE E DELL’ART. 35 COSTo ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

E’ evidente quindi che i limiti che possono essere imposti all’accesso ai corsi a numero programmato derivano in primo luogo dalla disponibilità delle strutture universitarie.

L’art. 3 comma 1 lett. a) della L. n. 264/99 stabilisce che il contingente nazionale è determinato "tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo".

Il riferimento al "’fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo" deve essere interpretato non come un criterio limitativo, bensÌ come un criterio minimo che deve essere assolutamente garantito sotto un duplice profilo.

In primo luogo nell’ipotesi che le strutture universitarie non siano adeguate per fare fronte al fabbisogno, il legislatore ha imposto che in ogni caso l’Amministrazione debba garantire il fabbisogno professionale con il conseguente obbligo di provvedere ad adeguare le strutture universitarie.

Il "’fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo" indica quindi la soglia minima che deve essere in ogni caso garantita.

In secondo luogo tale parametro deve essere inteso non solo con riferimento a sistema nazionale bensi ("almeno") a quello comunitario con la conseguenza che il MIUR avrebbe dovuto tenere conto non solo del fabbisogno nazionale bensì di quello comunitario.

Ma detta "ricognizione" dello spazio Europeo dell’istruzione superiore e della mobilità dei professionisti, non risulta effettuata dal MIUR.

Non risulta invero alcuna attività istruttoria volta ad accertare il fabbisogno complessivo della professionalità, a livello comunitario,.

È evidente che il fabbisogno comunitario inteso come "l’ambito comunitario di riferimento", nella fatti specie è stato totalmente ignorato dal Ministero, il quale si è limitato a considerare il fabbisogno delle singole Regioni e comunque in misura errata!

Ma v’è di più. Il MIUR con successivo DM del 4/8/2009 ha ridefinito il contingente dei posti sulla base della segnalazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che – a conferma della assoluta erroneità della programmazione adottata con il primo DM del 3/7/2009 – ha chiesto un aumento dei posti disponibili "sulla base dell’ esigenza maggiorata del fabbisogno di medici specialisti".

Dunque ciò significa che in ogni caso anche la programmazione riferita al fabbisogno delle Regioni è del tutto errata.

Da quanto sopra esposto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati emerge dal fatto che:

1 l’Università ha formulato un’offerta formativa inferiore alle effettive possibilità di accesso;

2 anche in presenza di una offerta formativa superiore presentata dall’Università e di fronte ad una specifica richiesta di incremento del numero delle immatricolazioni da parte degli Atenei e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il MIUR ha limitato le immatricolazioni per esigenze legate solo alle esigenze corporative degli Ordini professionali

3 illegittimità costituzionale dell’art. 3 L. 264/99 per contrasto con gli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 6 TER DEL D.LVO N. 502/1992. UL TERIORE VIOLAZIONE DEL!} ART. 3 COMMA 1 DELLA L. N. 264/99 CON RIFERIMENTO AGLI ART. 3, 33, 34 E 97 COSTo E AI PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA" MANIFESTA. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 75/362 E 74/363 E 93/16 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, ANCHE IN RELAZIONE AGl,I ARTT. 3 E 4 COST.

La determinazione del numero programmato per il Corso di cui trattasi sia stata viziata da una carente istruttoria.

È evidente che il MIUR ha determinatoo il contingente dei posti disponibili sulla base di dati assolutamente provvisori, ma soprattutto inesatti per difetto in quanto tanto da costringere il Ministero della Salute ad intervenire con una nota segnalando l’esigenza di un ampliamento del contingente.

Dopo la pubblicazione del DM 3/7/2009, il Ministero della Salute ha evidenziato l’esistenza di una forte discrasia fra il contingente numerico previsto dal MIUR e l’effettivo fabbisogno di medici.

Dunque in mancanza delle indicazioni derivanti dall’Accordo Governoo Regioni, il MIUR non poteva definire la programmazione degli accessi al corso di cui trattasi. Difatti lo stesso MIUR, in modo assolutament{ contraddittorio, ammette che al momento della determinazione del numero programmato non era stato ancora definito l’Accordo suddetto { che quindi i dati sui quali è stato fissato il numero programmato eran() indubbiamente parziali e provvisori. E difatti il Ministero del Lavoro. Salute e Politiche Sociali è intervenuto chiedendo un ampliamento dei posti che però è stato disposto solo per l’Università di Roma "La Sapienza" – l° Facoltà di Medicina e non per le altre Università che non risultano nemmeno interpellate in merito alla possibilità di un ampliamento di posti!

Ed invero esaminando i dati dei precedenti anni accademici si può affemare la tendenza ad un progressivo aumento del fabbisogno.

il MIUR ha sottostimato il fabbisogno nazionale di almeno 800 unità.

Non a caso il Ministero del Lavoro e della Salute ha sentito il dovere di intervenire per chiedere al MIUR un aumento dei posti disponibili, proprio per coprire il fabbisogno di medici.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 2/08/1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE EDI ISTRUTTORIA, MANCATA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI.

Il MIUR ha fissato il contingente numerico in misura addirittura inferiore all’offerta formativa avanzata dalle Università; difatti l’Università di Roma "La Sapienza" – n° Facoltà di Medicina e Chirurgia aveva una capacità recettizia di almeno 162 posti ma il Ministero ha illegittimamente operato una ulteriore riduzione portando la a 156 posti comprensiva degli extracomunitari!

Il Consiglio di Facoltà nel deliberare il numero dei posti non ha minimamente verificato la corrispondenza in concreto ai parametri previsti dal legislatore e l’Amministrazione ha proceduto in modo del tutto approssimativo e generico senza fornire alcun elemento da cui poter dedurre il rispetto dei parametri di legge.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33,34 E 35 COSTo ILLEGITTIMITA" COSTITUZIONALE DELL’ART. 3 L. 264/99. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN TEMA DI LIBERA CONCORRENZA.

Per quest’anno accademico emerge a chiare note la vera ed unica ragione che ha indotto il MIUR a fissare un contingente di posti inferiori alla offerta formativa del sistema universitario ovvero quello di limitare un eccessivo numero di professionisti.

Non v’è dubbio pertanto che il MIUR ha stravolto il valore ed i principi previsti dalla L. 264/99 e dalla Corte Costituzionale. Fra l’altro limitare l’accesso ai corsi universitari in funzione dello sbocco lavorativo oltre a sminuire il ruolo e la funzione del sistema universitario italiano, preclude lo sviluppo della ricerca scientifica il cui valore è tanto declamato quanto in concreto sottovalutato.

5) ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON RIFERIMENTO ALL’ ART. 3 L. N. 264/99

Nel D.M. 3/7/2009 con cui il Ministro ha determinato il numero di posti disponibili a li vello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per l’ a.a. 2009/2010O, non si inviene alcun elemento da cui si possa desumere in che modo siano stati considerati i criteri indicati.

Il Ministero, nel decreto impugnato, ha programmato un numero inferiore a quello proposto dalle Università con la sola finalità di contenere il numero delle immatricolazioni in considerazione delle esigenze degli ordini professionali. La violazione della L. n. 264/99 è talmente palese – soprattutto se si tiene conto che si verte in tema di diritti di rilevanza costituzionale – che non richiede ulteriori commenti.

6) ULTERIORE VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 264/99. ECCESSO DI POTERE PER DU’ETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI E MANIFESTA ILLOGICITÀ

Ad ogni buon conto occorre rilevare come il potenziale formativo fornito dalle Università sia stato comunque indicato per difetto.

L’Università ha determinato il numero di accessi al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2009/2010, non sulla base delle risorse effettivamente disponibili per il predetto corso, bensì con riferimento indistinto alle risorse a disposizione di tutti i corsi attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Da qui il lamentato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

7) ILLEGITTIMITA" COSTITUZIONALE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 264/99 IN PARTE DE QUA PER CONTRASTO CON GLI ARTI’. 3, 33, 34 E97COST.

8) ILLEGITTIMITA" COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 1, 3 E 4 DELLA L. 2/8/1999 N. 264 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 4, 32, 33 e 34 COSTo ILLEGITTIMITA" COSTITUZIONALE DELL’ ART. 6TER DEL DLGS 30/12/1992 N. 502, COME MODIFICATO DALL’ ART. 6 COMMA 1 DEL DLGS 19/6/1999 N. 229, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2 E 33 COST.

9) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 L. 264/94 E DEGLI ARTT. 97,3,33 COS’l’. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 3/5/1957, n. 686 E DEL DPR 487/1994

La selezione si è svolta modo irregolare senza alcuna garanzia di segretezza e di par condicio e dei principi generali in materia concorsuale.

Invero il MIUR si è limitato a delegare tutta la gestione organizzativa al CINECA di Bologna

10) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ" DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL’ESAME E DELLA P AR CONDICIO.

La presenza dei quesiti non correttamente formulati e/o con risposte inesatte ha alterato il regolare svolgimento della prova di esame.

Il Ministero con riferimento ai quesiti 54 e 72 dopo lo svolgimento delle prove, con avviso del 11/9/2009 ha modificato 1’esito delle due risposte inizialmente comunicato in quanto le risposte erano ambigue e dubbie.

Ma non solo; anche la domanda 61 ha risposte errate: "L "ossidazione totale di una molecola di metano dà origine a: A) una mole di C02 de due,noli di H20". Trattasi di risposta errata, anzi il quesito non ha risposte corrette. Difatti da una molecola di metano non potrebbe originarsi una mole di C02 bensì una molecola di anidride carbonica.

Le domande 50 (la n. 55 nella scheda della ricorrente con risposta errata) (sulla meiosi durante il ciclo vitale di un orgamsmo formato da cellule eucariotiche) e 59 (n. 66 nella scheda della ricorrente con risposta errata) (sulle affermazioni valide per un enzima che catalizza una reazione reversibile) hanno risposte dubbie.

In particolare per la domanda 59, è sufficiente ricordare che un enzima non partecipa alla reazione, ma si lega al substrato; pertanto potrebbe essere corretta anche la risposta "B) non prende parte alla reazione". Infatti, i partecipanti ad una reazione sono quelli che vengono scritti nella reazione e gli enzimi non vengono maI scritti, pertanto "non partecipano", ma solo SI legano al substrato.

Anche la domanda 72 (n. 74 nella scheda della ricorrente) ("Due sfere di diametro identico, l’una di sughero e 1’altra di piombo, sono ricoperte esternamente con la stessa vernice, rendendole identiche all’aspetto. Vengono lasciate cadere contemporaneamente dalla stessa altezza. In che modo è possibile distinguere la sfera di sughero da quella di piombo?") ha una risposta dubbia. La risposta corretta doveva essere "entrambe le sfere arrivano allo stesso tempo ma quella di piombo lascia una traccia più profonda nel terreno", ma questa risposta è vera solo se si esegue l’esperimento nel vuoto. Infatti, se le due sfere si trovassero in aria o in qualsiasi altro fluido sarebbero soggette alla spinta di Archimede e alla forza di attrito viscoso, non trascurabili per un’altezza grande rispetto al volume delle due sfere. Quindi se l’esperimento fosse svolto nell’ aria la risposta corretta al quesito sarebbe un’altra (presente tra le varie opzioni). Ma dal momento che nella domanda non era specificato in quali condizioni avviene l’esperimento, non era possibile sapere quale delle risposte fosse corretta.

Difatti la ricorrente ha errato proprio quelle domande con risposte ambigue o non corrette e cioè le domande nn. 51, 55, 66, 74. Con la conseguenza che la ricorrente è stata penalizzata (sono stati sottratti 0,25×4=1 p. per le risposte errate) ed avrebbe invece potuto ottenere 4 p. in più e quindi ambire ad entrare nel contingente tenendo conto anche dello scorrimento della graduatoria. Invece la ricorrente ha dedicato molto tempo all’analisi dei quesiti in questione tralasciando altri dove invece se avesse avuto più tempo avrebbe avuto maggiori possibilità di rientrare nel contingente. Considerando che ai sensi dell’art. 3, V comma del D.M. 18/6/2009, per lo svolgimento della prova era assegnato il tempo di 135 minuti (con una media di 1,6 minuti a domanda), l’aver dedicato molto tempo all’analisi dei quesiti ontestati ha determinato che la ricorrente avesse poco tempo per analizzare e rispondere esattamente alle altre domande con notevoli conseguenze pregiudizievoli ai fini del corretto svolgimento della prova.

Il punteggio complessivo conseguito è stato inferiore a quello che la ricorrente avrebbe conseguito nel caso in cui tutti i quesiti fossero stati regolarmente formulati.

11) VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 CON RIFERIMENTO AGLI ART. 97 E 54 COSTo SOTTO ALTRO PROFILO.

Da quanto sin qui esposto emerge altresì la assoluta incapacità tecnica della Commissione che ha predisposto i test. Non v’è dubbio che ciò ha comportato per i candidati un dispendio di energie e di tempo prezioso, ma soprattutto ha evidenziato gravi carenze da parte del Ministero; in tal modo i candidati sono stati costretti a soffermarsi molto tempo sui dati forniti nelle risposte alterando la regolarità della selezione.

12) ULTERIORE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE E DI CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 L. 264/94 E DEGLI ARTT. 97,3,33 COSTo

Tuttavia ad abudantiam si deve osservare come il procedimento delineato dal MIUR nel DM 20/04/2005 in merito allo svolgimento delle prove selettive evidenzia palesi irregolarità con violazione della segretezza.

Nella fattispecie però le domande formulate dal MIUR sono al di fuori delle capacità di un candidato che proviene dalla scuola secondaria superiore.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame chiede la reiezione del ricorso

Nelle more del giudizio l’Amministazione con DM 5/11/2009 (in G.U. 4/12/2009 n. 283) il MIUR, riconoscendo l’insufficienza del contingente previsto per il corso di laurea in questione, ha disposto l’ampliamento del 10% dei posti rispetto all’offerta formativa delle varie università, fra quali anche quella di cui trattasi portando il relativo contingente da 156 a 172 posti.

Con motivi aggiunti del 12/1/2010, parte ricorrente impugna gli atti modificatori indicati in epigrafe ampliativi del contingente a 172 posti deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 CON RIFERI MENTO AGLI ART. 3,33,34 E 97 COST. INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ ART. 3, COMMA l, LETT. A) DELLA L. 02/08/1999, N. 264 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2,3,4,33 E 35 COSTo VIOLA ZIONE DELLE DIRETTIVE 75/362 E 74/363 E 93/16 DEL CONSI GLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, ANCHE IN RELAZIONE – AGLI ARTT. 3 E 4 COSTo VIOLAZIONE DEGLI ART. 49 E 43, 149, 150 DEL TRATTATO CE E DELL’ ART. 35 COSTo ECCESSO DI PO TERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE

Con il DM 5/11/2009 (in G.U. 4/12/2009 n. 283) il MIUR, riconoscendo l’insufficienza del contingente previsto per il corso di laurea in questione, ha disposto l’ampliamento del 10% dei posti rispetto all’offerta formativa delle varie università, fra le quali quella che interessa alla ricorrente.

Con detto DM risulta confermato per tabulas quanto sostenuto dalla ricorrente (v. motivi n. 1 e n. 2) ovvero che il MIUR ha determinato il contingente dei posti senza tener conto né del fabbisogno del sistema sanitario nazionale né del fabbisogno a livello comunitario.

Il DM rende chiaro ed evidente come la determinazione del numero programmato per il Corso di cui trattasi sia stata viziata da una carente istruttoria.

Il MIUR non ha tenuto conto del fabbisogno di livello comunitario, ma ha addirittura errato (per difetto) nella determinazione del contingente con riferimento al fabbisogno nazionale, evidenziando una grave carenza di istruttoria!

Ma soprattutto l’ampliamento del contingente in misura non superiore al 10% non è sufficiente e non è in alcun modo motivato (perché solo il 10% e non il 15% o il 20% ?).

Sotto tale profilo il MIUR ha ancora una volta errato nel sottovalutare il contingente necessario, mancando qualsiasi motivazione e istruttoria a supportare la limitazione dell’ ampliamento a solo il 10%.

In particolare non risulta ancora una volta effettuata la "ricognizione" dello spazio Europeo dell’istruzione superiore e della mobilità dei professionisti, non risulta effettuata dal MIUR.

Non risulta invero alcuna attività istruttoria volta ad accertare il fabbisogno complessivo della professionalità, a livello comunitario.

È evidente che il fabbisogno comunitario inteso come "l’ambito comunitario di riferimento", nella fattispecie è stato totalmente ignorato dal Ministero, il quale si è limitato ad un ampliamento molto ridotto!

In ogni caso l’ampliamento disposto è la prova provata che il contingente è stato determinato senza una effettiva ricognizione delle capacità recettive delle singole università.

2) ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE

Come già precisato il MIUR con il DM ha fissato un ampliamento del contingente numerico rispetto all’offerta formativa avanzata dalle Università prevedendo un ampliamento di soli 16 posti per l’univerisità di Roma "La Sapienza" sebbene 1’offerta formativa ab origine avanzata (162) era comunque maggiore del contingente inizialmente previsto dal MIUR (156) (di fatto l’ampliamento è stato di soli 10 posti non 16).

In ogni caso se è stata stimata la necessità di ampliamento del 10% per far fronte alle sopra menzionate esigenze, tale ampliamento è sottostimato sia rispetto alle esigenze che lo hanno determinato sia alle effettive capacità recettive dell’Università

In sintesi la ridotta assegnazione di ulteriori posti è frutto di una mancata valutazione della capacità recettiva delle strutture didattiche e di adeguato riscontro istruttorio.

E’ evidente che il contingente è stato determinato per difetto non tenendo conto delle effettive potenzialità della Università e non risulta comunque parametrato né ai parametri della L. n. 264/99 né al fabbisogno nazionale e comunitario (v. sent. n. 244312009).

Peraltro in base alle strutture esistenti e soprattutto anche in considerazione della possibilità di organizzare e acquisire aule e lavoratori l’Università poteva far fronte alla domanda formativa consentendo l’ammissione di tutti coloro che sono inseriti in graduatoria e quindi anche della ricorrente.

Motivi della decisione

Con ordinanza n.1252/2010 questa Sezione aveva disposto, tra l’altro, un’istruttoria sulla posizione dell’interessata ordinando all”Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di fornire al riguardo dettagliati chiarimenti.

La ordinanza istruttoria era rimasta in parte inadempiuta.

In tale situazione il Collegio con ordinanza 2362 del 20.12.2010 rinnovava gli incombenti istruttori già richiesti con la precedente ordinanza n.1252/2010 con l’avvertenza delle conseguenze processuali scaturenti ex art. 116 c.p.c. – (ex multis: Cons. Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2867) in caso di persistente inadempimento, ordinando il deposito della sottoindicata documentazione:

"relazione illustrativa corredata degli atti documentali con la quale siano forniti dettagliati chiarimenti sulla posizione giuridica di parte ricorrente in ordine alla fattispecie di cui è causa e sulle vicende medio tempore intervenute nella procedura di cui si controverte tenuto conto che parte ricorrente, collocata al 3300 posto su 156 posti disponibili, di aver errato proprio quelle domande con risposte ambigue o non corrette e cioè le domande nn. 51, 55, 66, 74, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe stata penalizzata (sono stati sotratti 0,25×4=1 p. per le risposte errate) ed avrebbe invece potuto ottenere 4 punti in più e quindi ambire ad entrare nel contingente tenendo conto anche dello scorrimento della graduatoria…"

Di fronte al persistente inadempimento da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art.116 c.p.c, deve darsi per provata l’affermazione della ricorrente secondo la quale per effetto delle carenze istruttorie dell’amministrazione i posti disponibili nella procedura di cui si controverte risulterebbero maggiori di quelli effettivamente utilizzati con la conseguenza che sarebbe stata utilmente collocata in graduatoria tenendo conto anche dello scorrimento operato dalla Amministrazione.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto l’atto di diniego di immatricolazione impugnato va annullato con conseguente ammissione della ricorrente al corso di laurea prescelto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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