Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 26845 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione davanti al Tribunale di Roma l’ing. L.R. G., già Presidente e socio della Mart costruzioni srl, conveniva la srl Cogesy e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte nei confronti della Mart di quattro contratti con la stessa stipulati per rilevanti importi.

Nonostante la convenuta fosse stata avvertita che i ritardi nei pagamenti avrebbero inciso nell’equilibrio finanziario della Mart, il persistente inadempimento aveva provocato la richiesta di ammissione al concordato ed il successivo fallimento. Solo dopo quest’ultimo evento la Cogesy aveva pagato la somma dovuta all’esito della procedura arbitrale già promossa dalla Mart in bonis.

Deduceva di aver subito quale stimato professionista e socio di riferimento della Mart danni diretti dal comportamento doloso o gravemente colposo della Cogesy in non meno di L. 211.867.090 oltre il pregiudizio in termini di affidabilità nei confronti delle banche.

La convenuta contestava la domanda ed il tribunale di Roma, con sentenza 37462/00, la respingeva, decisione confermata dalla Corte di appello con sentenza 1228/05 che, premessa la decisione del primo giudice che aveva considerato il L.R. portatore di un interesse solo indiretto all’esatto adempimento e ritenuto carente la prova sia in ordine al nesso di causalità sia all’illiceità della condotta della Cogesy (che, come affermato dalla decisione arbitrale, aveva in parte fondatamente giustificato il proprio inadempimento eccependo quello della Mart) deduceva che il gravame riproponeva le tesi di primo grado.

La tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., in astratto prospettabile, in concreto era smentita dalla documentazione avendo il L.R. ottenuto l’ammissione al passivo per crediti privilegiati e mancavano specifici elementi sulla situazione economica della Mart che consentissero di ricondurre alla mancata disponibilità delle somme da parte della Cogesy la dichiarazione di fallimento. Generici erano i capitolo di prova richiesti. Ricorre L.R. con unico motivo, resiste Cogesy. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Si denunziano violazione dell’art. 2043 c.c., art. 40 c.p. e art. 41 c.p., comma 2, vizi di motivazione richiamando l’art. 2043 c.c. ed il principio di causalità efficiente postulato dall’art. 41 c.p., comma 2 escludendo che l’ammissione al passivo incida sui danni lamentati.

La censura, come proposta, non può essere accolta.

Rispetto ad una motivazione, che richiamando quella di primo grado, non ha affatto escluso la configurabilità in astratto della tutela risarcitoria ma l’ha esclusa in concreto richiamando la decisione arbitrale che aveva riconosciuto un certo fondamento alle tesi della Cogesy, la mancata prova di un nesso di causalità e della illiceità della condotta della società convenuta, le odierne doglianze ripropongono in termini generali ed astratti gli stessi argomenti precedentemente trattati, senza impugnare la complessiva ratio decidendi sopra esposta.

In particolare nessuna deduzione, rispetto alla dichiarata assenza di prova, viene svolta per contrastare l’affermata genericità dei capitoli non ammessi, la cui delibazione, a seguito di una rituale impugnazione diretta a contrastare la non ammissione, avrebbe potuto suffragare la tesi del ricorrente.

La mancata indicazione delle prove richieste rispetto ad una decisione che si fonda sulla assenza di prova e la contestuale deduzione di vizi di violazione di legge civile, penale e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo conducono come unicum logico al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3300, di cui 3100 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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