Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 21-07-2011, n. 29159 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre a questa Corte, per saltum, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, il 12 febbraio 2010 e depositata il successivo 30 marzo, intestata a R. M., imputato dei reati previsti e puniti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, artt. 474 e 648 c.p., commessi e accertati in (OMISSIS); mentre la motivazione e il dispositivo della medesima sentenza riguardano altra persona, A. B.M., imputato dei reati di furto pluriaggravato e minaccia, dai quali risulta assolto perchè i fatti non sussistono.

Il Pubblico Ministero ricorrente denuncia, quindi, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l’insanabile nullità della sentenza per violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 3, e ne chiede l’annullamento con rinvio al giudice che l’ha emessa.

Motivi della decisione

2. La sentenza è nulla per mancanza assoluta della motivazione, a norma dell’art. 125 c.p.p., comma 3, richiamato dall’art. 546 c.p.p., comma 3, essendo evidente l’errore di collazione che ha portato ad allegare all’intestazione, alla rubrica delle imputazioni e alle trascritte conclusioni pertinenti al R., la motivazione e il dispositivo relativi a diverso imputato, A.B.M., chiamato a rispondere di altri reati nell’ambito di distinto processo.

In proposito, questa Corte ha già chiarito che è affetta da nullità assoluta, ma non da inesistenza, la sentenza la cui intestazione individui correttamente l’imputato e i reati ascrittigli, ma rechi, per errore, il dispositivo e la motivazione relativi ad altra pronunzia emessa nei riguardi di diverso imputato.

In tal caso non è possibile rimediare all’errore attraverso la procedura ex art. 130 c.p.p., in quanto la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice (Sez. 2, n. 23542 del 12/05/2009, dep. 05/06/2009, Cioce, Rv. 244233; Sez. 1, n. 39294 del 24/09/2008, dep. 21/10/2008, Cascarano, Rv. 241132).

Alla declaratoria di nullità consegue l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per il nuovo giudizio al Tribunale monocratico che l’ha emessa, il quale provvederà a redigere la motivazione e il pertinente dispositivo, salvo il diritto di impugnazione dell’imputato (conforme: Sez. 2, n. 16829 del 09/04/2008, dep. 23/04/2008, Macchia, Rv. 239786).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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