Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 21-07-2011, n. 29158

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, quella del Tribunale di Perugia – sezione distaccata di Foligno, che aveva condannato C.P., titolare della impresa edile Full Service, alla pena di giustizia, siccome colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, avendo occupato alle proprie dipendenze quattro lavoratori stranieri di nazionalità rumena, privi di permesso di soggiorno;

fatto accertato in (OMISSIS).

1.1 – La Corte territoriale, conformemente a quanto deciso dal primo giudice, ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, le dichiarazioni rese in dibattimento dai testi S.P., ispettore del lavoro, e D.P.G., ispettore IMPS, i quali nel luglio 2003, avevano effettuato un sopralluogo in un cantiere edile in (OMISSIS), ove operava l’impresa edile dell’indagato, all’origine del presente procedimento, svolgendo altresì, quanto al D.P., anche precisi accertamenti, in merito alle differenze esistenti tra la retribuzione effettivamente erogata ai lavoratori stranieri e quella dovuta in base alle leggi vigenti in materia, tali da configurare la sussistenza di un ingiusto profitto.

2. – Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento:

– con il primo motivo di gravame, per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza e per vizio di motivazione, basandosi l’affermazione di responsabilità del C., per un verso, su elementi di prova inutilizzabili, ove si consideri: (a) quanto al verbale d’accertamento redatto dal S. e dal D.P. (rectius relazione ispettiva), che trattasi di atto illegittimamente acquisito al fascicolo dibattimentale, tenuto conto dell’opposizione della difesa a tale acquisizione, basata sul rilievo che l’atto in questione non poteva definirsi "atto irripetibile"; (b) quanto alle deposizioni dei testi S. e D.P., che le stesse andavano qualificate come testimonianze indirette, e per ciò inutilizzabili ex art. 195 c.p.p., comma 3, avendo i predetti ispettori riferito che i lavatori rumeni lavoravano alle dipendenze del C., sulla base di quanto ad essi dichiarato dagli stessi operai; per altro verso, su di una valutazione delle risultanze processuali, da ritenersi sommaria e parziale, non avendo i giudici di appello adeguatamente considerato, in base a quanto dichiarato in istruttoria dal teste S., che al momento dell’ispezione, la Full Service non era l’unica impresa subappaltatrice impegnata nell’esecuzione dei lavori del cantiere di Sellano, gestito da altra impresa (la Castelli Sis s.p.a.), risultando operativa in cantiere anche altra ditta artigiana; – con il secondo motivo di gravame, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, prevedendo la norma incriminatrice che la condotta dell’autore del reato sia finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto, laddove, nel caso in esame, la sussistenza di tale elemento è stata affermata dalla Corte territoriale in base a delle dichiarazioni assolutamente apodittiche rese dal teste D.P..

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse di C.P. si basa su motivi privi di fondamento, e va quindi respinta.

1.1 – Quanto al primo articolato motivo di impugnazione va anzitutto precisato che la relazione ispettiva, rappresenta solo uno degli elementi di prova raccolti nel presente giudizio, dal cui contenuto, però, sia la decisione impugnata che quella di primo grado risultano in concreto prescindere, avendo in particolare i giudici di appello fondato la pronuncia di condanna del C., non tanto sulle risultanze della suddetta relazione – sul cui effettivo contenuto, per altro, neppure in ricorso vengono fornite precise indicazioni, tali da consentire di apprezzarne la effettiva natura di atto ripetibile – quanto, piuttosto, su circostanze fattuali che si afferma siano state verificate direttamente dai testi S. e D.P. in occasione del loro sopralluogo sul cantiere.

Quanto poi all’asserita inutilizzabilità delle deposizioni rese dai suddetti testi in quanto "testimonianze indirette", è agevole rilevare che anche volendo ritenere, nonostante l’assenza nel ricorso di puntuali e verificabili indicazioni in tal senso, che si tratti effettivamente di deposizioni de relato, sta di fatto che la difesa, che nel giudizio di primo grado risulta aver rinunciato ai sensi dell’art. 495 c.p.p., comma 4 bis, all’audizione del teste Indotto, non ha comunque richiesto che fossero chiamati a deporre i lavoratori extracomunitari, asseriti testi di riferimento, sicchè non può utilmente sollecitare una declaratoria di inutilizzabilità delle testimonianze di cui trattasi.

1.2 – Quanto poi alle ulteriori deduzioni difensive dirette a sostenere una pretesa incompletezza degli elementi di prova relativamente sia all’effettiva sussistenza di un rapporto di dipendenza dei lavoratori irregolari proprio con l’impresa dell’imputato sia con riferimento all’asserito perseguimento di finalità di profitto, il collegio deve rilevare, che in presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettivi vizi motivazionali, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale, specie allorquando prospettano che i lavoratori extracomunitari lavoravano in realtà alle dipendenze di una non meglio precisata impresa artigiana.

Non è infatti compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, vaiutazlone delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;

Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, rv. 203428).

2. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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