Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 21-07-2011, n. 29157

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che A.N., per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 3 marzo 2009, che lo aveva condannato alla pena di giustizia siccome colpevole del reato di cui all’art. 650 c.p., commesso in (OMISSIS);

– che il predetto ricorrente con dichiarazione depositata in data 11 febbraio 2011, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

– che In forza dell’Intervenuta rinuncia all’Impugnazione a norma dell’art. 589 c.p.p., il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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