Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 26841 Espropriazione forzata di beni immobili

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Svolgimento del processo

S.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma D.S.M., aggiudicatario a seguito di espropriazione forzata del terreno sito nel Comune di Angelo Romano, (OMISSIS) di proprietà della Agricola Andreuzza s.r.l., per sentirlo condannare al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 936 cod. civ. relativo alle opere dal medesimo realizzate su detto terreno.

Esponeva che: aveva utilizzato il predetto fondo in virtù di un contratto preliminare intercorso fra esso attore e la predetta Agricola Andreuzza s.r.l. e non adempiuto a causa del procedimento esecutivo immobiliare conclusosi con l’aggiudicazione a favore del D.S.;

su di esso aveva impiantato un frutteto specializzato e realizzato un manufatto di circa mq. 20, una strada imbrecciata ed un cancello in ferro.

Con sentenza n. 32221/03 il Tribunale di Roma condannava il convenuto al pagamento di Euro 50.801,82 per i miglioramenti apportati e di Euro 9.652,00 a titolo di rivalutazione monetaria con gli interessi legali dalla data della decisione.

Nel disattendere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal D.S., divenuto proprietario del bene a seguito del decreto di trasferimento del Tribunale di Roma dei 21.6.1991, il primo Giudice affermava che l’obbligo di indennizzare il terzo, tale essendo la qualità da attribuire al S., grava, anzichè sul proprietario al momento della accessione, sul successivo acquirente qualora l’immobile venga trasferito senza includere nel prezzo le opere realizzate dal terzo: nella specie, non era risultato provato che il prezzo versato dall’aggiudicatario fosse stato comprensivo anche del valore delle opere realizzate sul fondo dal terzo.

Con sentenza dep. il 25 maggio 2005 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dal D.S., rigettava la domanda proposta dall’attore.

Secondo i Giudici, a tenore del decreto di trasferimento emesso nel procedimento esecutivo, l’immobile era stato trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trovava con tutti gli annessi, le pertinenze e le accessioni (tale dovendo ritenersi il frutteto) sicchè il prezzo realizzato doveva comprendere anche il valore delle accessioni, non assumendo rilievo le indicazioni catastali, mentre sia nell’ordinanza di vendita sia nella relazione di riferimento al prezzo di mercato di terreni aventi la stessa destinazione, le medesime caratteristiche e la consistenza di quello de quo.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S. A. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’intimato che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 586 cod. proc. civ., censura la decisione gravata che aveva ritenuto l’effetto liberatorio del decreto di trasferimento con riferimento anche al diritto dei terzi di cui all’art. 936 cod. civ., quando la norma citata si limita a prescrivere la cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove aveva escluso che non integrasse una clausola di stile il riferimento allo stato di fatto dell’immobile, senza considerare che nella identificazione dell’immobile oggetto di espropriazione, vanno considerati anche altri dati, fra cui quelli catastali. L’affermazione, secondo cui dalla consulenza sarebbero emerse le migliorie, non aveva trovato riscontro nella relazione dell’ausiliare il quale non vi aveva fatto cenno alcuno.

1.3. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

In primo luogo, va osservato che il riferimento all’effetto liberatorio dalle trascrizioni e iscrizioni previsto dall’art. 586 cod. proc. civ. non ha certo costituito la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, in considerazione del principio dell’ingiustificato arricchimento sul quale si fonda il diritto all’indennizzo previsto dall’art. 936 cod. civ., ha ritenuto che non poteva esercitarsi la domanda nei confronti dell’aggiudicatario, posto che il prezzo versato da quest’ultimo doveva considerarsi comprensivo anche delle accessioni esistenti sul fondo acquistato all’asta pubblica.

Ciò posto, la vendita forzata da luogo a un trasferimento coattivo che si realizza in forza del decreto che, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ., deve contenere la compiuta descrizione del bene aggiudicato.

Nella specie, il decreto di trasferimento della proprietà del bene conteneva espressamente la indicazione delle accessioni e delle pertinenze esistenti sul fondo de quo.

Al riguardo occorre, peraltro, considerare che l’art. 2912 cod. civ. prevede che il pignoramento si estende agli accessori, alle pertinenze e ai frutti del bene pignorato, sicchè l’ordinanza di vendita del bene pignorato comprende anche gli eventuali miglioramenti o addizioni, anche se non siano stati espressamente menzionati tenuto conto che, per l’effetto del citato art. 2912, quando l’immobile è soggetto a pignoramento, questo si estende alle accessioni- vi siano già o vi vengano fatte in seguito-accessioni che passano in proprietà dell’acquirente (Cass. 7922/2004;

5002/1993;7522/1987): pertanto, il prezzo include il valore di quanto è esistente sul bene oggetto di trasferimento.

Ne consegue che nella specie: il prezzo corrisposto dal convenuto era comprensivo del valore dell’immobile nello stato attuale nel quale veniva trasferito e quindi anche delle opere su di esso realizzate;

insussistente era il presupposto della domanda di pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 936 cod. civ. (ingiustificato arricchimento).

Tali osservazioni sono assorbenti di ogni altra considerazione, essendo del tutto ininfluenti i rilievi formulati dal ricorrente circa la descrizione e la stima al riguardo compiute dal consulente tecnico.

Il ricorso principale va rigettato; assorbito l’incidentale condizionato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi rigetta quello principale; assorbito l’incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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