Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 21-07-2011, n. 29155 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata il 9 dicembre 2009 il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha dichiarato H.J. K. colpevole del reato ascrittogli previsto e punito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 bism lett. c) bis, accertato in (OMISSIS), e lo ha condannato, previa concessione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.

2. – Contro detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, deducendo il seguente unico motivo di ricorso:

– violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 bis, ed all’art. 63 c.p. e segg.: evidenziando a sostegno dell’impugnazione che il giudicante aveva determinato la pena complessiva inflitta all’imputato, aumentando la pena base di anni quattro di reclusione ed Euro 15.000,00, per effetto dell’aggravante di cui al comma 3 bis, ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00, con ciò aumentando illegittimamente la sola pena base pecuniaria e non anche quella detentiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La pena che è stata inflitta all’imputato è in effetti sicuramente illegale, in quanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, nell’ipotesi di condanna per reati punibili con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, la diminuzione della pena per l’applicazione di circostanze attenuanti (nella specie, generiche), deve riferirsi, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (in termini, ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 22650 del 02/05/2001, dep. 01/06/2001, Rv. 219007, imp. Frascogna) ad entrambe le pene congiunte, fermo restando che il giudicante può adottare una diversa misura di aumento o di diminuzione in relazione alla pena base pecuniaria e a quella detentiva. Ne consegue, che non configurandosi nel caso di specie l’ipotesi di un mero errore di computo legittimante in quanto tale il ricorso alla procedura di rettificazione di cui all’art. 619 c.p.p., la sentenza Impugnata va senz’altro annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Ancona, in applicazione dell’art. 569 c.p.p., comma 4, trattandosi di ricorso per saltum.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell’aumento della pena detentiva per effetto dell’aggravante prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 bis, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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