Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 21-07-2011, n. 29154

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Pontebba, deliberata il 10 maggio 2010, che ha dichiarato il cittadino extracomunitario A.W.A. colpevole del reato contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato in (OMISSIS), per aver fatto ingresso nel territorio dello Stato, in violazione di quanto disposto dal D.L. n. 286 del 1998 e successive modifiche e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche a ragione della "mancanza di precedenti condanne penali", alla pena di Euro 3300,00 di ammenda.

2. Nel ricorso si deduce il seguente articolato motivo di impugnazione:

– violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all’art. 62 bis c.p.p., rilevandosi a sostegno dell’impugnazione, che il giudicante, per un verso, aveva concesso all’Imputato le attenuanti generiche sulla sola base dell’incensuratezza dell’Imputato; sotto altro profilo, che aveva operato, in ogni caso, una diminuzione di pena superiore ai limiti di legge.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato solo parzialmente, nei limiti di seguito meglio precisati. Con riferimento alla concessione all’imputato delle attenuanti generiche la sentenza impugnata merita infatti conferma, avendo il giudicante tenuto conto, sia pure con motivazione implicita, oltre che dell’assenza di condanne penali, anche, per un verso, della sua condizione di migrante, e, sotto altro profilo, della non opposizione del PM d’udienza all’eventuale concessione delle attenuanti generiche. Quanto all’ulteriore profilo di illegittimità dedotto in ricorso, rileva il Collegio che in effetti la pena che è stata inflitta all’imputato è In effetti illegale, sicchè, ne va disposta la rettifica ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, configurandosi nel caso di specie l’ipotesi di un mero errore di computo. Avendo infatti il giudice di merito chiaramente espresso la volontà di contenere al massimo la risposta sanzionatoria, ne consegue, attesa la intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la sanzione da infliggere è quella minima di Euro 3334, pari ai due terzi della somma di Euro 5000,00 di ammenda (che è la soglia minima prevista per il reato de quo, su cui va operata la riduzione di un terzo, per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche).

P.Q.M.

Visto l’art. 619 c.p.p., comma 2, rettifica la quantità della pena pecuniaria nella misura di Euro 3334,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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