T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 2010 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che con decreto ingiuntivo n. 813/07, depositato il 20.2.07, il Tribunale civile di Milano, ha ingiunto all’Agenzia delle Entrate di pagare al ricorrente la somma di Euro 40.792,35 (oltre ad interessi legali ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 29.12.99 al giorno della corresponsione della somma), nonché le competenze del procedimento liquidate in Euro 1.450,00;

che, lamentando un parziale inadempimento alla suindicata ingiunzione, il ricorrente con atto di precetto notificato il 5.12.07, ha avanzato una pretesa residua pari Euro 3.165,77;

che, stante l’inerzia della resistente Agenzia, il sig. N. ha proposto, innanzi a questo Tribunale amministrativo, ricorso per l’ottemperanza che veniva accolto in parte con sentenza n. 7079/2010;

che, ciò nonostante, l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di liquidare al ricorrente quanto stabilito nella richiamata sentenza;

che, preso atto della perdurante inerzia dell’Amministrazione, con istanza depositata l’11 dicembre 2010, il ricorrente ha chiesto la nomina del Commissario ad acta affinché provvedesse agli adempimenti conseguenti alla citata sentenza;

che con ordinanza n. 554 del 24.2.2011 è stato nominato il Commissario ad acta;

che in esecuzione di detta ordinanza il nominato Commissario ha provveduto agli adempimenti di competenza e che in data 7 e 12 aprile 2011 sono state accreditate al ricorrente le somme dovute;

che il giudizio è pertanto divenuto improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

che l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 1.500,00 oltre al 12,5% di spese forfetariamente calcolate, ad IVA e CPA, nonché del compenso del Commissario ad acta, che si liquida in Euro 300,00.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile.

Spese a carico come da motivazione

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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