Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 21-07-2011, n. 29153

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Mantova, deliberata il 9 marzo 2010, che ha dichiarato il cittadino extracomunitario M.F.D.S. colpevole del reato contravvenzionale cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato in (OMISSIS), "per aver fatto ingresso ed essersi trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione di quanto disposto dal D.L. n. 286 del 1998 e successive modifiche" e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1000,00 di ammenda.

1.2 – Nel ricorso viene prospettato il seguente unico motivo di impugnazione: – violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, In quanto la pena inflitta al predetto imputato non è conforme alla legge, come misura, siccome inferiore al minimo edittale, anche in caso di riconosciuta applicazione di attenuanti, prevedendo la norma incriminatrice una pena da Euro 5000,00 ad Euro 10.000,00.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La pena che è stata inflitta all’Imputato è sicuramente illegale, non configurandosi nel caso di specie l’ipotesi di un mero errore di computo, legittimante in quanto tale il ricorso alla procedura di rettificazione, di cui all’art. 619 c.p.p., con il che la sentenza va annullata sul punto.

Ciò posto, ritiene però la Corte che sia del tutto superfluo il rinvio, ben potendo procedersi alla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), avendo il giudice di merito chiaramente espresso la volontà di contenere al massimo la risposta sanzionatoria; ne consegue che, attesa la intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sanzione da infliggere è quella minima di Euro 3334 Euro, pari al due terzi della somma di Euro 5000,00 di ammenda (che è la soglia minima prevista per II reato de quo, su cui va operata la riduzione di un terzo, per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche).

P.Q.M.

Visto l’art. 620 c.p.p., lett. l), annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena che determina in Euro 3334,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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