T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 2007

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 6042/2010 emesso in data 23 febbraio 2010, non opposto e munito di formula esecutiva il 15 giugno 2010, il Tribunale Ordinario di Milano ha ingiunto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di Euro 52.947,12 oltre agli interessi convenzionali di mora, alle spese della procedura di ingiunzione e alle successive occorrende.

La ricorrente lamenta che il decreto ingiuntivo non è stato eseguito dall’amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che eccepisce la nullità del ricorso in quanto notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato.

In proposito il Collegio osserva che, a norma dell’art. 44 c.p.a., la costituzione in giudizio dell’amministrazione ha sanato la dedotta nullità.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo suindicato ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Milano, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo nei termini e con le modalità indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

1) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Milano con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate in favore della società ricorrente;

2) rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2011;

3) spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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