Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 21-07-2011, n. 29152

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Teramo, con sentenza deliberata il 29 ottobre 2009, condannava C.V., cittadino di nazionalità albanese, alla pena di Euro 100,00 di ammenda, siccome colpevole del reato di cui all’art. 650 c.p., per non aver ottemperato all’invito di presentarsi il 25 febbraio 2008 presso la Questura di Teramo, per ragioni di giustizia, e segnatamente, come si legge nel capo d’imputazione "al fine di regolarizzare la sua posizione in Italia". 2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il C. personalmente, chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, ritenendo il ricorrente del tutto incongrua la sua condanna, avendo lo stesso giudice di prime cure dato atto, in sentenza, della circostanza che esso imputato, per il tramite del proprio difensore, aveva comunicato tempestivamente – mediante fax inviato il 14 febbraio e mediante lettera raccomandata ricevuta il 18 febbraio 2008 – la propria impossibilità di ottemperare all’Invito per gravi problemi di famiglia, con conseguente richiesta di fissazione di "altro appuntamento".

Tali circostanze, si deduce nel ricorso, avrebbero dovuto indurre il giudicante ad escludere la configurabilità del reato contestato, per insussistenza dell’elemento soggettivo, attesa la sua totale buona fede, confidando esso imputato, che a ragione del manifestato impedimento, gli sarebbe stato notificato un nuovo invito di presentazione in Questura in altro giorno.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dal C., nei termini meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita quindi accoglimento.

Ed invero, a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni volte a dimostrare la configurabilità nel caso in esame di una ipotesi di buona fede – rilevante per escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ove si consideri che in dottrina e giurisprudenza si ritiene, univocamente, che per l’integrazione del detto reato, si richiede pur sempre una forma di intenzionalità che deve presiedere l’omissione e che rende evidente che l’agente si sia reso conto di inosservare, senza giustificazione, l’ordine datogli – risulta preliminare ed assorbente il rilievo, per un verso, che nel caso in esame l’ordine di presentazione in Questura che si assume colpevolmente non osservato dal C., era stata emesso in vista dell’espulsione del cittadino straniero, e dall’altro, che lo straniero che non ottemperi all’invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale – come questa Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento ad una fattispecie non dissimile – "non risponde del reato previsto dall’art. 650 c.p., in quanto l’ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, non possono essere validamente surrogati da altri atti (in tal senso si veda Sez. 1, Sentenza n. 19154 dell’1/04/2009, dep. il 7/05/2009, Rv. 243692, imp. Szucz).

Alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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