T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 2006 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente è titolare della licenza per l’esercizio di intrattenimenti danzanti presso il locale denominato "Q" con sede in Milano, Via Padova n. 21.

1.1. Con il provvedimento in epigrafe impugnato, il Questore della Provincia di Milano ha decretato la sospensione della predetta licenza per un periodo di giorni 180.

1.2. La sospensione è stata disposta ai sensi dell’art. 100 del TULPS, in quanto presso il locale si sono verificati diversi episodi che, a dire dell’Autorità Amministrativa, costituirebbero indice di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

1.3. Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

1.4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

1.5. La Questura di Milano ha depositato documentazione, cui ha replicato il ricorrente con note depositate alla camera di consiglio del 20 maggio 2010.

1.6. La Sezione, con ordinanza n. 474 del 21 maggio 2010, ha accolto l’istanza cautelare.

1.7. Tenutasi la pubblica udienza in data 26 maggio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 9, comma terzo, della legge n. 287/91 e 100 del TULPS, posto che, secondo la sua prospettazione, l’Autorità non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla necessità di disporre la sospensione della licenza per un periodo di tempo così di gran lunga superiore rispetto a quello ordinario previsto dalla legge, pari a quindici giorni.

2.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e tipicità dell’azione amministrativa. In particolare, il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe deciso di applicare una misura eccessivamente gravosa, non proporzionata alle esigenze che la stessa intendeva soddisfare: tali finalità, secondo il ricorrente, avrebbero potuto essere perseguite anche mediante una sospensione meno prolungata nel tempo, con minore aggravio per i propri interessi.

2.2. Infine, con il terzo motivo, viene dedotto l’eccesso di potere per sviamento della causa tipica. A dire dell’interessato, infatti, l’Amministrazione, nell’applicare la misura qui impugnata, non avrebbe perseguito finalità cautelari ma la finalità di determinare la chiusura del locale di cui egli è titolare.

3. In sede cautelare il Collegio ha accolto l’istanza formulata dal ricorrente. Si deve tuttavia ritenere, ad un più meditato esame, che il ricorso sia infondato.

3.1. I motivi sono strettamente connessi e, per questo motivo, possono essere trattati congiuntamente.

3.2. In base all’art. 100, primo comma, del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) "il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".

3.3. Come si è affermato in una recente sentenza della Sezione, la ratio della norma risiede nella necessità di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale: il provvedimento ha quindi prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, i pericoli che la norma intende prevenire sono quelli connessi alla frequentazione malavitosa del locale che proprio la chiusura temporanea dello stesso dovrebbe contribuire a dissuadere: da un lato, infatti, i frequentanti pericolosi sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 4 febbraio 2011 n. 325).

3.4. In base all’art. 9, comma terzo, della legge 25 agosto 1991 n. 287, la sospensione prevista dall’art. 100, primo comma, del TULPS può essere disposta per un periodo massimo di quindici giorni, "salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate".

3.5. La norma prevede dunque che, qualora l’Amministrazione intenda disporre una sospensione della licenza per un periodo superiore a quindici giorni, è necessario che la stessa motivi specificatamente in merito alle ragioni che la determinano ad adottare una misura più gravosa di quella ordinariamente prevista.

3.6. Ritiene tuttavia il Collegio che, qualora il livello di gravità dei fatti rilevato dall’Amministrazione sia particolarmente elevato, la motivazione possa ricavarsi in re ipsa dalla stessa enunciazione dei fatti. Invero, in tali ipotesi, sarebbe assurdo pretendere dall’Autorità un onere motivazionale ulteriore, atteso che è la stessa natura delle circostanze enunciate che rivela le ragioni per le quali si ritiene che la sospensione della licenza – per un periodo pari od inferiore a quindici giorni – sia misura insufficiente ai fini del soddisfacimento delle specifiche esigenze cautelari sottese al provvedimento che si intende emanare.

3.7. Ciò premesso va osservato che, nel caso concreto, l’Autorità di pubblica sicurezza ha rilevato le seguenti circostanze:

a) Nella notte fra il 15 e il 16 gennaio 2010, nel corso di un controllo presso il locale, la Guardia di Finanza rinveniva diversi involucri di sostanze stupefacenti, per un peso complessivo di 3,7 grammi di hascisc e 1,9 grammi di cocaina; oltre ulteriori grammi 1,3 di sostanza stupefacente detenuta da un avventore;

b) Nel corso del medesimo controllo venivano altresì ritrovati e sequestrati due coltelli a serramanico;

c) In precedenza il locale era stato frequente oggetto di ulteriori interventi, effettuati in data 8 novembre 2008 (lite passata alle vie di fatto conclusasi con il ferimento di una donna), 13 novembre 2008 (denuncia di una donna che accusava il proprietario del locale di averla spintonata e percossa), 21 febbraio 2009 (lite in strada tra più avventori uno dei quali armato di coltello, che veniva bloccato ed indagato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi), 21 febbraio 2009 (denuncia di un cliente che affermava di essere stato derubato del proprio cellulare all’interno del locale e di essere stato colpito violentemente dai complici dell’autore del reato);

3.8. L’Autorità ha altresì rilevato la sussistenza di molteplici contravvenzioni ai sensi dell’art. 688 c.p. irrogate nei confronti di avventori del locale colti in stato di manifesta ubriachezza, resisi protagonisti di comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti di incolpevoli passanti.

3.9. Il provvedimento impugnato dà infine atto che, in data 11 agosto 2008, la licenza di cui il ricorrente è titolare era stata già oggetto di sospensione, disposta ai sensi dell’art. 100 del TULPS.

4.0. Come si vede emerge, dall’insieme delle circostanze enunciate, un quadro particolarmente preoccupante dal quale traspaiono con estrema chiarezza le ragioni per le quali l’Amministrazione ha tratto il convincimento secondo il quale locale in oggetto è luogo di attrazione di persone particolarmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica; nonché le ragioni per le quali si è ritenuto che la sospensione della licenza per un periodo pari a quello ordinario previsto dalla legge costituisce misura non adeguata per soddisfare le esigenze di prevenzione cui la stessa è deputata.

4.1. Risulta particolarmente significativo al riguardo il fatto che, nonostante fosse già stata disposta una precedente sospensione, il locale ha costantemente continuato ad attrarre persone pericolose e a costituire teatro di episodi criminosi; circostanze queste che testimoniano emblematicamente come la valenza dissuasiva della precedente sospensione nella misura ordinaria si fosse rivelata del tutto inadeguata.

4.2. Per queste ragioni l’Amministrazione, compiendo un ragionamento che al Collegio appare del tutto logico e, quindi, non affetto dal vizio di eccesso di potere, ha ritenuto che, a fronte di un quadro allarmante di pervicace inosservanza delle regole poste a presidio della sicurezza pubblica, solo la sospensione della licenza per un periodo particolarmente prolungato potesse costituire misura adeguata alle esigenze di prevenzione di ulteriori pericoli per l’ordine pubblico.

5. Si deve pertanto ritenere che i motivi dedotti nel ricorso sono tutti infondati.

6. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza; nella relativa liquidazione il Collegio ha doverosamente tenuto conto che l’attività difensiva dell’amministrazione si è esaurita con l’atto di costituzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in Euro 600,00 oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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