Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 21-07-2011, n. 29151

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, deliberata il 29 gennaio 2010, assolveva il cittadino extracomunitario H.B., di nazionalità tunisina, dall’imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e successive modificazioni (inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni), perchè il fatto non sussiste, e ciò in considerazione del rilievo che il predetto provvedimento – emesso dal Questore nella forma dell’intimazione ad abbandonare volontariamente il territorio nazionale – doveva ritenersi illegittimo, in quanto privo di congrua motivazione circa la sussistenza della situazione di fatto legittimante l’emanazione dell’ordine di allontanamento, non precisando esso, in particolare, le ragioni dell’oggettiva impossibilità di un trattenimento in un centro di identificazione e di espulsione, facendo esso riferimento soltanto ad una non meglio precisata "impossibilità di verificare la disponibilità di posti presso il Ministero dell’Interno per l’assegnazione". 2. – Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale, evidenziando, con riferimento alla pretesa illegittimità dell’ordine del Questore, che la motivazione dello stesso doveva ritenersi adeguata e conseguentemente illegittima la disapplicazione dell’atto amministrativo, non comprendendo in particolare il ricorrente, quale ulteriore motivazione avrebbe dovuto addurre il Questore, non potendo ragionevolmente pretendersi un’elencazione nominativa dei CTP contattati.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, ogni provvedimento amministrativo, tanto più ove incida su diritti o posizioni di libertà, deve essere motivato e spetta al giudice penale, che dell’atto debba fare applicazione quale presupposto della norma che ne punisce la violazione, il sindacato sui vizi dell’atto (cfr. sul punto, sia pure incidentalmente, da ultimo Sez. U., Sentenza n. 19601 del 28/02/2008, dep. 15/05/2008, Rv. 239398, imp. Niccoli).

La motivazione del decreto con il quale il Questore intima allo straniero espulso con provvedimento prefettizio in quanto privo di permesso di soggiorno, di allontanarsi dal territorio dello Stato può essere anche particolarmente stringata e meramente enunciativa, giacchè la Impossibilità di procedere a espulsione coattiva immediata ovvero differita, previo trattenimento dello straniero presto un centro di permanenza temporaneo, è conseguenza di fatti aventi carattere obiettivo che non necessitano di una particolare o diffusa illustrazione. E’ tuttavia sicuramente necessario che questi fatti vengano indicati, non bastando invece che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge (cfr. per tutte Sez. U, Sentenza n. 2451 del 27/09/2007, Magera) o la parafrasi, giacchè "la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta, funzione che, a seconda dei casi, può richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole", ma che deve risultare In concreto esaudita.

Il provvedimento del Questore opera inoltre una scelta tra diverse opzioni (espulsione coattiva immediata; espulsione coattiva previo trattenimento; intimazione) specificamente previste e tassativamente individuate quanto a ragioni giustiflcatrici, rimesse a valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, che danno luogo a situazioni assolutamente diverse, nessuna delle quali è "indifferente" o priva di conseguenze giuridicamente rilevanti per l’espulso. E la normale situazione di disagio in cui versa il migrante economico, in genere, e lo straniero privo del permesso di soggiorno, in particolare, non consente davvero di presumere che l’ordine di allontanarsi con i propri mezzi entro cinque giorni pena la commissione di un delitto per il quale è minacciata una pena – detentiva o pecuniaria poco rileva nel presente giudizio – sia per lui evenienza "favorevole".

L’obbligo di motivazione su entrambi i presupposti legittimanti l’intimazione – l’impossibilità di procedere ad espulsione coattiva immediata; l’impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro – non può essere dunque soddisfatto mediante il mero richiamo al provvedimento prefettizio di espulsione perchè diversi sono i presupposti dell’uno e dell’altro provvedimento e diverso ne è l’oggetto nè attraverso la ripetizione della formula legislativa o proposizioni tautologiche, prive di contenuti concreti.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata da atto che il decreto del Questore, a proposito dell’impedimento giuridico o del fatto materiale sui quali si fonda la valutazione di impossibilità di trattenimento presso il centro di permanenza non contiene, sia pure in forma stringata, l’indicazione dell’attività svolta in concreto, riferendo esso in effetti più che di una accertata indisponibilità di posti, di una non meglio chiarita impossibilità ad effettuare una verìfica, si badi, non già presso un centro di permanenza ed identificazione ma presso il Ministero dell’Interno.

Correttamente la sentenza impugnata ha affermato perciò che il decreto del Questore non rispondeva ai requisiti minimi di legittimità ed ha assolto dalla sua inosservanza l’Imputato.

Consegue il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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