T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 2002 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 29 aprile 2008, il ricorrente, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con cui gli è stata revocata la licenza di porto fucile per uso caccia e la Carta Europea d’arma da fuoco, chiedendo a questo Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione incidentale, perché viziato da eccesso di potere e violazione di legge.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO chiedendo il rigetto del ricorso.

Disposta istruttoria con ordinanza dell’8 maggio 2008, con successivo provvedimento del 5 giugno 2008, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora (stante l’utilizzo della licenza di polizia per finalità non professionali).

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.

2. Il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi. Sono utili alcune precisazioni preliminari.

2.1. Nell’ordinamento vigente non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e porto di armi, costituendo anzi tali situazioni delle eccezioni – ad apposito divieto previsto dall’art. 699, c.p., e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975 – circondate di particolari cautele

2.2. Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi. Tale disciplina è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa.

2.3. I provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

I provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto fermo restando in capo all’amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

Tanto premesso può affrontarsi la controversia per cui è causa.

3. In data 19 febbraio 2007, personale del Commissariato Pubblica Sicurezza ha ritirato, in via cautelare, le armi e le munizioni in possesso del ricorrente, dopo aver appreso che quest’ultimo risultava essere in cura per una patologia di natura psichiatrica, incompatibile con il mantenimento dei titoli di polizia e delle armi. E’ seguito il provvedimento di revoca impugnato, motivato in ragione del fatto che: – il ricorrente risultava aver fatto uso per diverso tempo di psicofarmaci, per curare le patologie da lui sofferte; – l’uso prolungato e ripetuto (dal 2004 e sino a qualche giorno prima del 19 febbraio 2007) di tali farmaci, sia pure sotto stretto controllo medico, poneva dubbi in merito alla sua idoneità psicofisica; – la dichiarazione del 21 giugno 2007 dello specialista, nel fare riferimento ad una guarigione attuale del ricorrente, prevedeva ulteriori e periodici colloqui di verifica; – in definitiva, l’uso protratto nel tempo di psicofarmaci, unito ai contenuti delle certificazioni mediche prodotte, erano elementi tali da far ritenere verosimile il venir meno, in capo al ricorrente, dei requisiti psicofisici minimi di cui al d.m. Sanità 28 aprile 1998, rendendo lo stesso inaffidabile in ordine all’uso delle armi.

4. Tale motivazione, a parere del Collegio, è incongrua avuto riguardo agli elementi emersi nel corso del giudizio.

4.1. Occorre, all’uopo, precisare che il richiamato d.m. 28 aprile 1998, nel disciplinare i vari requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo, fa riferimento all’assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali, la non dipendenza da sostanze stupefacenti (psicotrope e da alcool), la non assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

4.2. Orbene, in primo luogo, l’amministrazione non ha precisato, alla luce della natura del farmaco assunto e del disturbo (mera insonnia) da curare, l’incidenza che la sua assunzione potrebbe riflettere sull’idoneità psicofisica del ricorrente, quale presupposto per detenere armi e munizioni in condizioni di sicurezza ed affidabilità. Non può, difatti, ritenersi sufficiente, al fine di giustificare una valutazione d’inidoneità psicofisica dell’interessato, il generico riferimento all’utilizzo di psicofarmaco assunto a scopi terapeutici, a meno che esso non possieda una specifica ed intrinseca attitudine riduttiva delle condizioni psicofisiche che devono richiedersi al detentore di armi affinché il loro possesso non sia foriero di rischi per l’incolumità del detentore e dei terzi.

4.3. Inoltre, dal contesto motivazionale del provvedimento negativo e dalla istruttoria procedimentale, non si evincono persuasivi elementi probatori né circa l’abuso di farmaci né circa la sussistenza di un di disturbo mentale idoneo a giustificare il diniego di rinnovo e detenzione del porto di arma per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia.

4.4. In ordine alla somministrazione di psicofarmaci (a quanto pare, blandi ansiolitici, EN e ANARALIL), è pacifico essersi trattato di somministrazione temporanea e sotto stretto controllo medico, assunzione cessata al momento della completa guarigione. Tale assunzione è diminuita gradatamente sin dall’aprile 2007 fino a cessare definitivamente e, paradossalmente, l’intervento della questura, si colloca proprio alla conclusione della terapia. Durante il periodo di somministrazione, peraltro, non furono registrati episodi concreti che potessero supportare il giudizio di inaffidabilità. L’idoneità fisica è, inoltre, attestata da certificato medico di idoneità anche recente (del 7 giugno 2010).

4.5. Quanto alla sussistenza di disturbi mentali, nella relazione clinica, datata 16 marzo 2007, redatta dal medico specialista (dottor Gianfranco Graus) che aveva avuto in cura il ricorrente (consegnata al personale del Commissariato, in seguito al ritiro cautelare), si legge che, pur emergendo da test e colloqui clinici un quadro ansioso depressivo con una sofferenza causata sostanzialmente da pensieri ed immagini intrusive non volute, "non sono presenti aspetti antisociali o condizioni cliniche che facciano ipotizzare una perdita di controllo del suo comportamento", neppure "vengono rilevati disturbi percettivi o sintomi psicotici". Lo stesso professionista, in data 21 giugno 2007, dichiara che "attualmente la sintomatologia ansiosa e rientrata nella norma e quella ossessiva è assente". Quanto agli ulteriori periodici colloqui di verifica richiesti nella certificazione medica del 21 giugno 2007, lo stesso specialista in seguito aveva stabilito che tali colloqui non erano più necessari.

Il Centro Psicosociale dell’ASL (in data 17 gennaio 2008) aveva attestato il perdurare delle condizioni di buona salute psicofisica.

La relazione del 13 marzo 2008, avente ad oggetto l’esame psichico diagnostico effettuato dal servizio di psicologia dell’azienda ospedaliera San Paolo, cui il ricorrente era stato indirizzato dal centro psicosociale di zona, come da nota del 17 gennaio 2008, evidenziava sì tratti di possibile "oscillazione timica" degli umori ed "elementi di possibile impulsività", tuttavia in assenza di psicopatologia di area psicotica; la stessa relazione, nel contempo, rimarca che i rilievi emersi nei test e in particolare nel "Rorschach" sono rilievi da considerare accanto alle capacità di cui il soggetto senz’altro dispone e, all’uopo, evidenzia l’estrema correttezza del ricorrente durante l’intero periodo della valutazione (garbato, rispettoso, puntuale, collaborante, disponibile, mai è aggressivo, mai arrogante o svalutativo), l’essere dotato di buona intelligenza, orientato nel tempo e lo spazio, capace di pensiero logico consequenziale e di esame di realtà, capace di tenere i ritmi della conversazione.

Da ultimo, viene in rilievo, il certificato dello psichiatra G.M. (depositato in data 31 maggio 2011) specialista in psichiatria e psicoterapeuta, con cui lo stesso dichiara di conoscere il ricorrente sin dall’autunno 2008, di non aver riscontrato alcun elemento sintomatico riferibile a problematiche psichiche o fisiche, pur avendo di recente il ricorrente dovuto fronteggiare test ansiogeni di non poco conto (come il decesso della madre e la causa ereditaria con la sorella).

5. La presente decisione, con tutta evidenza, non impedisce all’amministrazione di monitorare sopravvenuti mutamenti nella situazione dell’interessato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe;

CONDANNA il MINISTERO DELL’INTERNO al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida complessivamente in Euro 1.100,45, oltre IVA, CPA e rimborso C.U., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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