T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 2001

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso depositato il 15 luglio 2008, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui è stata respinta nei suoi confronti l’istanza volta ad ottenere la licenza di porto d’armi per uso sportivo, chiedendo a questo Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione incidentale, perché viziato da eccesso di potere e violazione di legge.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO chiedendo il rigetto del ricorso.

1.1. Con ordinanza del 24 luglio 2008, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha respinto la domanda cautelare, motivando che "non poteva essere conceduta la licenza di portare armi a chi, come il ricorrente, aveva riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale (sebbene sostituita) per violenza o resistenza all’autorità (tra cui non vi sono ragioni per escludere l’ipotesi di condanna inferta all’esito di procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti)".

1.2. Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha riformato l’ordinanza del Tribunale, sul presupposto che quella opposta dall’amministrazione non integrerebbe una fattispecie preclusiva tipica per il rilascio del porto d’armi, non essendo evidenziate circostanze idonee a configurare una reale pericolosità dell’interessato.

1.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.

2. Il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.

2.1. Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.

Tale disciplina è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa.

I provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

I provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto fermo restando in capo all’amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

Tanto premesso può affrontarsi la controversia per cui è causa.

3. Il diniego per cui è causa è stato motivato in ragione della condanna a mesi 2 e giorni 20 di reclusione applicata, su richiesta delle parti, dal Tribunale di Como in data 18 marzo 2003 (e divenuta irrevocabile), per il reato di resistenza ad un pubblico ufficiale previsto e punito dall’art. 337 c.p. (reato commesso il 15 dicembre 2001).

Il ricorrente lamenta la mancanza dei presupposti di legge e il difetto di motivazione.

3.1. Ritiene il Collegio, condividendo l’opinione espressa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, che il provvedimento impugnato sia sprovvisto di adeguata motivazione. Nei suoi precedenti, la Sezione ha più volte puntualizzato come l’amministrazione abbia la possibilità di trarre argomenti prognostici di segno negativo anche quando, pur non rientrando il reato fra quelli che per la loro consumazione richiedono necessariamente l’uso delle armi, lo stesso appaia, per comune esperienza, indice di una personalità incline al disprezzo di beni di elevata importanza per la collettività. Nella specie, tuttavia, i citati presupposti non ricorrono.

Difatti, la qualità della condotta criminosa accertata (resistenza al pubblico ufficiale in occasione della comminazione di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità; fattispecie non rientrante fra quelle che, per comune esperienza, di per sé sono indice di una personalità incline all’abuso delle armi), la risalenza dell’episodio, la giovanissima età del ricorrente al tempo dell’accaduto (era diciannovenne), la tenuità delle conseguenze penali, la sua isolatezza, sono tutte circostanze che non appaiono ragionevolmente suscettibili di incrinare l’immagine di affidabilità dell’istante. Occorre aggiungere che la coerenza dell’ordinamento impone all’amministrazione di procedere ad una prognosi concreta che tenga conto del tempo trascorso e della condotta tenuta successivamente al fatto di reato con l’onere di motivare specificamente i fatti che essa ritenga espressivi di non avvenuto completamento dell’emenda, fermo restando che in linea generale non possono compiersi apprezzamenti negativi in presenza di un solo episodio ostativo mai più ripetuto. Tale valutazione, da effettuarsi in concreto, con riguardo a tutti gli elementi a carico dell’interessato che presentino interesse e rilevanza attuali, e che deve essere tanto più stringente quanto più risalente è la condanna cui si riferisce, è nella specie carente (in questo senso, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 29 maggio 2009 n. 3879).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe;

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in Euro 1.100,00, oltre IVA, CPA e rimborso C.U., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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