Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-07-2011, n. 29176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. – Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 27 maggio 2010, con la quale il tribunale di Rovigo, pronunciando sull’incidente di esecuzione proposto da M.N. – detenuto da ultimo in forza di provvedimento di cumulo emesso il 1 marzo 2010 che Includeva, tra le altre, anche la pena di anni uno di reclusione ed Euro 2200,00 di multa applicatagli con sentenza emessa dal giudice adito il 3 novembre 2009 – aveva disposto la revoca della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna il 7 novembre 2008 nei confronti del suddetto condannato, in quanto avente ad oggetto il medesimo fatto già giudicato con sentenza del GIP del tribunale di Ferrara emessa il 23 ottobre 2008, e per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ordinato la sua scarcerazione, a ragione "del lungo presofferto da questi già patito" anche in relazione alla sentenza revocata.

1.1 – Il PM ricorrente denunzia l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di Legge ( art. 657 c.p.p., comma 4), giacchè il giudice dell’esecuzione ha computato in fungibilità la custodia patita da M.N. dal 24 aprile 2007 al 31 marzo 2009, in relazione al reato commesso il (OMISSIS) oggetto della sentenza 3 novembre 2009 posta in esecuzione.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo è basata su motivi fondate e merita quindi accoglimento. Invero, incontestata l’esistenza di un "credito di pena"del M.N. formatosi a seguito della revoca della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna il 7 novembre 2008, la decisione del giudice dell’esecuzione di ordinarne per l’effetto l’immediata scarcerazione, non tiene conto del principio, che è a base della fungibilità della pena, secondo cui la pena non può precedere il reato, ma solo seguirlo; principio che trova esplicita affermazione nell’art. 657 cod. proc. pen., comma 4.

L’applicazione nei termini anzidetti del principio di fungibilità della pena, del resto, come già affermato da questa Corte (si veda ex multls, Cass. Sez. 1, sentenza n. 1680 del 6/3/2000 – 9/6/2000, Rv. 216418, imp. Palomba), discende non soltanto dalle sue finalità preventive, ma anche dal principio di obbligatorietà della pena, la quale sorge dal reato e consegue ad esso e, quindi, presuppone un reato già commesso ed accertato; esso risponde, altresì, alle finalità rieducative della pena ( art. 27 Cost., comma 3) che possono avere senso anche se riferite ad altro reato, ma che certamente non possono mai riguardare un reato ancora da commettere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 442 del 1988).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al disposto ordine di scarcerazione. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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