Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-07-2011, n. 29175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Palmi, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato, l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di R. F.A. diretto a conseguire declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna deliberata dal giudice adito il 7 ottobre 2009, fondandosi lo stesso sull’asserita nullità della notifica dell’estratto contumaciale, da ritenersi, invece, validamente eseguita a mezzo del servizio postale, mediante invio di piego raccomandato al domicilio dichiarato dall’imputato (San Ferdinando (RC), via Cavour, snc).

Tale notifica, nonostante l’assenza temporanea del destinatario, risultava infatti essersi comunque perfezionata, ad avviso del giudice dell’esecuzione, a seguito del deposito del piego presso l’ufficio postale e la successiva spedizione al R., a mezzo lettera raccomandata n. (OMISSIS) in data 24 dicembre 2009, di avviso dell’avvenuto deposito e dell’avvenuto ritiro del piego, in data 11 gennaio 2010, da parte di un delegato del destinatario.

2. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del R., denunziandone l’illegittimità per violazione di legge ( art. 157 c.p.p. e art. 161 c.p.p., comma 4), sostenendo, per un verso, la mancanza di adeguata documentazione comprovante l’effettiva avvenuta notificazione dell’estratto contumaciale al condannato, posto che non vi era in atti prova dell’effettiva spedizione della raccomandata n. (OMISSIS) e che neppure vi era prova che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale, sia stata data notizia al destinatario con avviso affisso alla porta d’ingresso; per altro verso, che essendo divenuta impossibile la notifica al domicilio dichiarato, la notifica stessa avrebbe dovuto essere eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis ovvero ai sensi dell’art. 161 c.p.p., n. 4.

Motivi della decisione

1. L’Impugnazione è basata su motivi infondati e va rigettata.

Risulta dagli atti che la notificazione contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il quale erroneamente richiama l’art. 157 cod. proc. pen., è stata effettuata a mezzo del servizio postate ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, avendo l’ufficiale giudiziario legittimamente optato (art. 1) per tale modalità, in assenza di disposizioni contrarie da parte dell’autorità giudiziaria (sez. 1, 30.6.1998, Carbonaro, rv. 211292). Risulta, altresì, dalle attestazioni ritualmente riportate nell’avviso di ricevimento, che in mancanza del destinatario, il piego raccomandato sia stato depositato presso l’ufficio postale; che, infine, questo sia stato consegnato, nell’ufficio predetto, a persona "incaricata al ritiro", che ha sottoscritto (sia pure con firma non leggibile) la ricevuta con relativa certificazione da parte dell’agente postale, fermo restando che l’avviso del tentativo della notifica non necessariamente deve essere affisso alla porta d’ingresso, ben potendo lo stesso essere immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione.

Quanto poi al rilievo del ricorrente secondo cui la notifica dell’estratto contumaciale andava eseguita presso il difensore di fiducia, è agevole rilevare che, indimostrata in ricorso, in violazione del generale principio di autosufficienza di tale atto d’impugnazione, l’esistenza di un’elezione di domicilio presso il difensore da parte del R., a tale modalità della notifica era possibile far ricorso solo nel caso di dichiarazione di domicilio mancante, insufficiente o Inidonea, situazione questa la cui effettiva sussistenza non risulta ricorrerei caso in esame, nel quale la notifica è stata invece regolarmente eseguita nel domicilio dichiarato dall’Imputato.

2. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *