Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-07-2011, n. 29174

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 marzo 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia rigettava il reclamo proposto da S.G. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede, che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata proposta dal detenuto, relativamente ai periodi 18 maggio – 11 luglio 1992 e 18 marzo – 1 settembre 2006. 2. L’adito tribunale, escludeva infatti la possibilità, nel caso in esame, di congiungere diversi periodi infrasemestrali per integrare un periodo di pena semestrale valutabile ai fini della concessione del beneficio, essendo i periodi da congiungere assai distanti nel tempo.

3. Avverso l’indicata ordinanza, ha proposto impugnazione il difensore del S., deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando in particolare che l’apodittica affermazione del tribunale circa l’impossibilità di una valutazione unitaria dei periodi di detenzione di cui all’istanza, si poneva in contrasto con la più recente elaborazione giurisprudenziale (in termini, Cass., sez. 1, sentenza n. 21689 del 6 maggio 2008, ric. Santoro), ormai univoca nel l’afferma re la possibilità di concessione della liberazione anticipata, anche nell’ipotesi di non continuità dei periodi di detenzione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Rileva il collegio che se è vero che ai fini della applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacchè il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 54 può avvenire anche cumulando periodi di detenzione separati da un intervallo temporale, questa Corte ha da tempo precisato, tuttavia, che deve trattarsi, comunque, di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione, espressamente escludendo, in particolare, la possibilità di procedere a sommatorie di singoli periodi di detenzione fra loro cronologicamente distanti e tali da non consentire di verificare la partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo, ma soltanto di verificare la regolarità della condotta carcerarla (così Cass., sez. 1, sentenza n. 1019 del 4 febbraio – 10 maggio 1999, rie. Sessa; Cass. sez. 1, sentenza n. 41956 del 14 ottobre – 4 novembre 2003 ric. Sgarra).

Ciò posto, dal momento che nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza ha escluso la possibilità di una valutazione unitaria dei periodi di detenzione di cui all’istanza, tra loro significativamente distanti proprio in ragione della circostanza che si trattava di periodi lontani nel tempo (quasi quindici anni), deve ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato, seppur concisa, è comunque adeguata ed immune da vizi logici o giuridici.

2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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