T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 1456 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La ricorrente impugna il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire sul lotto di terreno sito nel Comune di Nardò, in località "Torre Mozza", "in quanto l’edificio di progetto ricade su sede stradale ed è in contrasto con l’art. 117 delle N.T.A. vigenti".

2. – Sostiene, in particolare, la parte che essendo il suddetto vincolo decaduto per inutile decorso del quinquennio dalla data di imposizione (P.R.G. adottato il 4 febbraio 2002), l’area in questione dovrebbe essere qualificata come "zona bianca", ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 380/2001e come tale soggetta al limite della densità massima fondiaria di 0,03 mc/mq e della proporzione del 10% di superficie coperta rispetto a quella dell’intera area di proprietà, parametri, questi, rispettati nel progetto oggetto della richiesta di permesso di costruire.

2. – A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l. n. 241/1990 in combinato disposto con gli artt. 117 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nardò e dell’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001;

b) eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.

3. – All’udienza pubblica del 19 maggio 2011, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

I. – Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

II. – Va innanzitutto premesso che il vincolo imposto sul lotto di interesse deve ritenersi di natura espropriativa, atteso che le zone per la viabilità, normate dall’art. 117 delle N.T.A., comprendono, quanto alla destinazione, "le aree già impegnate dalle sedi viarie esistenti e quelle destinate dal P.R.G. al loro ampliamento ed alla formazione della nuova viabilità", consentono esclusivamente "la realizzazione delle opere di sistemazione delle reti stradali… quelle relative ai servizi funzionali (illuminazione, segnaletica) ed alle canalizzazioni degli impianti tecnologici urbani (acquedotto, fognature, reti elettriche, telefoniche e del gas)", e, quanto alla durata, "hanno valore vincolante nei confronti dei proprietari delle aree interessate fino alla formazione e realizzazione dei relativi progetti esecutivi".

II.1. – Invero, secondo giurisprudenza costante:

– la riconduzione di una specifica destinazione urbanistica alla categoria dei vincoli espropriativi o conformativi, deve tenere conto del contenuto concreto delle previsioni urbanistiche (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 11 novembre 2009, n. 5013),

– la differenza tra i vincoli conformativi e quelli espropriativi sta nel fatto che i primi, conformando le modalità di esercizio del diritto di proprietà, lasciano il proprietario nella condizione di gestire la eventuale trasformazione dell’immobile: il vincolo conformativo, cioè, non intacca in modo sostanziale il valore di scambio del bene in quanto non priva il suo titolare della facoltà di godimento e di utilizzazione della "res" (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 26 febbraio 2009, n. 403);

– sono conseguentemente annoverabili in quest’ultima categoria quei vincoli derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di economia di mercato (Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3797);

– sono, invece, espropriativi e, come tali, soggetti a decadenza quinquennale ai sensi dell’art. 9, d.P.R. n. 327 del 2001, i vincoli incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata (Consiglio Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4606),

– tali vincoli, infatti, come nel caso di specie, incidono sul bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero ne diminuiscono significativamente il suo valore di scambio (Consiglio Stato, sez. V, 7 aprile 2010, n. 1944).

III. – Ciò posto, va precisato che la giurisprudenza ha chiarito che:

1) la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che, comunque, privano la proprietà del suo valore economico, lasciando il terreno privo di regolamentazione, comporta l’obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, ancorché non sollecitata da privato, posto che tale obbligo risponde all’interesse pubblico generale e prioritario al razionale ed ordinato assetto del territorio (Consiglio Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6741).

2) Il proprietario dell’area interessata può comunque presentare un’istanza, volta a ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, e la P.A. è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7493; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 9 settembre 2010, n. 10032; sez. III, 07 maggio 2010, n. 6465; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 20 luglio 2010, n. 1781).

3) L’obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un’area, in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta tuttavia che essa riceva una destinazione urbanistica edificatoria o nel senso voluto dal privato, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione che, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, risulti più idonea e più adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio, potendo anche ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con gli interessi privati (Consiglio Stato, sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2262; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 12 aprile 2010, n. 1084).

IV. – Sulla base delle sovra esposte considerazioni, in mancanza di uno specifico pronunciamento dell’Amministrazione sull’opportunità e validità del vincolo, deve dunque ritenersi illegittimo il diniego del permesso di costruire fondato esclusivamente sulla presenza di un vincolo espropriativo ormai decaduto.

V. – Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto l’impugnato diniego deve essere annullato.

Attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale e la peculiarità delle questioni affrontate nulla è disposto per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Gabriella Caprini, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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