Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-07-2011, n. 29172 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Napoli, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il 4 novembre 2009, ha rigettato – per quanto ancora specificamente rileva nel presente giudizio di legittimità l’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di F.P. – collaboratore di giustizia e già membro di un gruppo camorristico capeggiato da D.R.D. ed operante nella zona di (OMISSIS) e dei comuni limitrofi – diretta alla rideterminazione per effetto della continuazione della pena, con riferimento ai reati oggetto di quattro sentenze di condanna, ivi compiutamente indicati.

2. – Il condannato propone personalmente ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, chiedendone l’annullamento, sul rilievo che il giudice dell’esecuzione, nel disattendere l’Istanza, non aveva valutato adeguatamente le risultanze processuali, dalle quali emergeva nitidamente, l’unicità del progetto delittuoso in cui dovevano ricondursi gli episodi delittuosi giudicati con le indicate sentenze di condanna, quanto meno con riferimento agli omicidi commessi ai danni di C.A. e di G.T. commessi nell'(OMISSIS) dei quali esso ricorrente era stato esecutore materiale, "deliberati nello stesso momento" e finalizzati a vincere la concorrenza del clan avversario a quello di appartenenza, capeggiato dalla G. ed al quale il C. era affiliato, ritenuto d’ostacolo ad un definitivo riconoscimento del gruppo nei confronti del capozona, ritenendo il ricorrente incongrua, in particolare, l’affermazione del giudice dell’esecuzione che soltanto in una delle sentenze di condanna, quella emessa il 15 gennaio 2001 dal GIP del Tribunale di Napoli e relativa all’omicidio di una bambina T.V., ed al tentato omicidio in danno di T.R. e di C.M., tali episodi delittuosi erano stati ritenuti correlati al reato associativo, pure contestato al F..

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione, nei limiti meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita accoglimento.

Premesso, infatti, che l’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rldeterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen., e che tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. Il 20/4/2000, Rv.

215937, imp. D’Onofrio), dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge – con riferimento all’esclusione del vincolo della continuazione tra gli omicidi G. e C. e reati connessi, unico punto della decisione impugnata oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente – che il giudice dell’esecuzione abbia proceduto ad un’approfondita e completa disamina di tali elementi, risolvendosi la stessa in affermazioni che non illustrano adeguatamente, in particolare, le effettive ragioni per i predetti reati, "si pongono come autonomi e distinti dal reato associativo", e del perchè gli stessi devono ritenersi indicativi soltanto di una "spiccata propensione del F. al delitto, all’omicidio", senza denotare la esistenza di una deliberazione di un programma criminoso, e ciò nonostante la riconosciuta "prossimità temporale" e la circostanza, di cui pure da atto il giudice dell’esecuzione, della "medesimezza" del movente delle varie azioni criminali, da riferirsi al radicato intento del D.R. e dei sui sodali, "di assumere il controllo del territorio di (OMISSIS)" ed in particolare del traffico degli stupefacenti, "gestito fino ad allora … dalla G." e nel contempo ®dare un segnale dell’esistenza dell’emergente clan del Della Ratta-. Insufficienza argomentativa certamente non trascurabile ove si consideri:

– che la rilevazione di una compresenza di plurimi elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso (natura omogenea dei reati; loro prossimità temporale; Identità del movente), anche in base ad elementari regole mutuabili dalla teoria delle probabilità, non può non esplicare un "effetto moltiplicatore", riguardo all’eventualità dell’effettiva sussistenza del dato da accertare;

– che da parte del F. era stata dedotta, con riferimento alle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti per i due omicidi, la "rappresentazione preventiva ed unitaria" dei predetti delitti, come facenti parte di un unico programma delinquenziale, sicchè, tenuto conto che per l’applicazione della disciplina del reato continuato, è sufficiente "la generica programmazione dei crimini aventi tutti la finalità di raggiungimento dello scopo propostosi dall’agente" (In termini, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10050 del 9/02/1988, dep. 18/10/1988, Rv. 179431, Imp. Galdieri), nel provvedimento impugnato non risultano chiaramente illustrate le ragioni per cui la non conoscenza da parte del F., concorrente nei reati in qualità di esecutore materiale degli omicidi, dei motivi che avevano Indotto il D.R. ad individuare proprio nel C. uno degli aderenti al clan avversarlo da eliminare in quanto particolarmente "pericoloso", possa costituire ragione di per sè sufficiente ad escludere l’unicità del disegno criminoso.

2. – In presenza di tale rilevante Insufficienza motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio, per nuovo esame dell’istanza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla disciplina del reato continuato in relazione agli omicidi G. e C. e reati connessi e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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