T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 1455 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La ricorrente impugna la determina del 4 maggio 2010 di improponibilità/rigetto della domanda di condono edilizio ai sensi del dl. 269/2003, relativa alla realizzazione di una abitazione civile al piano terra e garage di pertinenza al piano interrato, nonché, con motivi aggiunti, la conseguente ordinanza di demolizione.

2. – A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 26, 35 e 43, dell’allegato 1 del d.l. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, dell’art. 2, comma 1, della l. r. n. 28/2003 e dell’art. 32 della l. n. 47/1985;

b) eccesso di potere per erronea presupposizione, violazione del giusto e corretto procedimento e dei doveri di buona amministrazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifeste e irrazionalità.

3. – Si è costituita l’Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.

4. – All’udienza pubblica del 19 maggio 2011, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

I. – Va innanzitutto richiamato il consolidato l’indirizzo giurisprudenziale della Sezione in merito alla condonabilità ex lege 326 del 2003 di opere realizzate abusivamente successivamente all’imposizione del vincolo sull’immobile.

Come è stato diffusamente esplicato nella sentenza 10 gennaio 2009 n. 17 – alle cui motivazioni integralmente si rinvia sulla base del combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del d.l. n. 269 del 2003 un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato, a meno che non ricorrano insieme le seguenti condizioni:

1) l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere,

2) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio,

3) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Se una di tali condizioni non ricorre (ad esempio la difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso realizzato su un immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa sfuggirà alla disciplina dell’eccezione regolata dall’art. 32 comma 27 lett. d) del d.l. 269 del 2003 (cioè alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina generale dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, sicché sarà condonabile l’abuso realizzato dopo la imposizione del vincolo, in presenza delle condizioni previste dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985.

A norma dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del D.L. n. 269 del 2003, non è invece mai condonabile l’abuso realizzato in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, dopo l’imposizione del vincolo stesso.

II. – Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie ricorrono contemporaneamente tutte le condizioni che, ex art. 32 comma 27 lett. D) del d.l. n. 269 del 2003, rendono l’abuso non condonabile (l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici).

Risulta, infatti, che:

1) l’abuso realizzato rientra nella tipologia 1, trattandosi di "Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alla prescrizioni degli strumenti urbanistici" (allegato 1, citato); in particolare, il fabbricato, privo di titolo abilitativo, ricade in zona "F/34 – Parco Attrezzato, regolamentato dall’art. 109 delle N.T.A.;

2) il vincolo paesaggistico, insistente sull’area, risulta essere stato imposto con D.M. del 4 settembre 1975, in data cioè antecedente all’ultimazione dei lavori avvenuta, secondo quanto emerge dalla domanda di condono, il 31 marzo 2001.

III. – Ne consegue che correttamente l’Amministrazione comunale ha motivato il diniego sul presupposto che non è consentita la sanatoria di abusi di non piccola entità realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e non conformi alle norme urbanistiche vigenti.

IV. – Attesa la legittimità del diniego di condono, non appare ulteriormente censurabile, per gli stessi motivi, l’ordinanza di demolizione del fabbricato abusivo con annesso garage, n. 312 (prot. n. 34815) del 23 settembre 2010.

IV.1 – Priva di pregio è, altresì, l’autonoma censura relativa alla violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’emanazione della sanzione repressivaripristinatoria, in quanto,trattandosi di provvedimento di natura vincolata emesso nell’ambito dell’esplicazione del potere di vigilanza sull’attività urbanistico edilizia spettante all’autorità comunale, l’eventuale apporto partecipativo del privato non sarebbe stato di alcuna utilità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 maggio 2009, n. 4558; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 20 settembre 2008, n. 2651).

Trova, pertanto, applicazione il disposto dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, a norma del quale: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

V. – Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

VI. – Tuttavia,, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *