T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 1454 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – I ricorrenti impugnano il provvedimento di revoca del permesso di costruire n. 265/2009, già rilasciato in loro favore per la realizzazione di due villette bifamiliari e recinzione del relativo lotto in agro di Nardò (LE) censito in catasto al foglio n.129, mappale 2241.

2. – A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001;

b) eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio per il mancato invito a partecipare agli atti istruttori.

3. – All’udienza pubblica del 19 maggio 2011, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

I. – Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. 380/01, sostenendo che il decorso del termine di 45 gg dalla data di sospensione di lavori senza l’emanazione dei provvedimenti definitivi comporti automaticamente la decadenza dal potere di emanare l’ordinanza di demolizione.

La censura è priva di pregio.

I.1. – Secondo giurisprudenza unanime, il termine di 45 giorni, entro cui il Comune, dopo l’emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori abusivi, deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l’abuso edilizio accertato, designa il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, di natura cautelare, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia. La scadenza di detto termine, però, non priva il Comune del poteredovere di agire a tutela dell’ordine urbanistico violato, mediante l’adozione, ad esso sempre consentita, delle successive misure repressive (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 15871; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 7 maggio 2007, n. 1821; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 17 aprile 2007, n. 1777). Analoga portata hanno le disposizioni di cui all’art. 41 della l.r. n. 56/1980 che prevedono un ridotto termine di validità della ordinanza di sospensione, pari a 30 gg..

I.2. – Ciò posto, non ritiene il Collegio che possa essere maturato alcun legittimo affidamento al mantenimento della costruzione a causa del limitato lasso di tempo intercorso tra la naturale scadenza del termine di sospensione cautelare dei lavori e la data di emissione del provvedimento definitivo di revoca del titolo abilitativo illegittimamente rilasciato (25 marzo 201028 settembre 2010) anche in considerazione della generale imprescrittibilità della violazioni edilizie.

II. – Con il secondo e terzo motivo di censura le parti lamentano il difetto di motivazione e la violazione dei diritti della difesa.

II.1 – Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, il provvedimento di ritiro sarebbe incongruamente motivato in quanto si limiterebbe a richiamare l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 – che sanziona gli interventi eseguiti in difformità o in assenza di permesso edilizio -, presupponendo una errata valutazione degli elementi di fatto. In particolare, le parti si dolgono della circostanza che quest’ultimi sarebbero stati desunti semplicisticamente dal raffronto tra le mappe catastali e gli elaborati grafici del P.R.G., trasposizione grafica di dati rilevati con metodologie differenti, come tali non comparabili, e dal riesame del rilievo celerimetrico già prodotto in allegato alla originaria istanza di permesso, senza esperire alcuna adeguata verifica in loco, nel rispetto del contraddittorio.

II.2. – Le censure sono prive di pregio.

Con estesa e dettagliata motivazione, nel provvedimento impugnato si afferma che "il permesso di costruire n. 265/2009 è stato rilasciato sulla falsata rappresentazione dello stato dei luoghi che ha indotto ad una istruttoria errata il tecnico incaricato responsabile del procedimento, circostanza idonea da sola a giustificare l’annullamento dell’atto palesemente illegittimo in quanto dal controllo degli atti a corredo del progetto presentato e dal raffronto dello stesso con il P.R.G. vigente e la sovrapposizione del P.R.G. con l’estratto di mappa si può affermare con certezza che il fabbricato in corso di realizzazione insiste parte sul suolo tipizzato "B/24 – zone turisticoresidenziali di riqualificazione" e per la restante parte sul lotto tipizzato dal P.R.G. vigente "F/34 – Parco attrezzato"".

Nello specifico, "la particella 2241, di proprietà C., sulla quale è in corso di realizzazione il fabbricato assentito con permesso di costruire n. 265/2009, insiste per la maggior parte in zona F 34 e per la minor parte sulla zona tipizzata "B/24", mq. 92 circa, insufficienti per la realizzazione di quanto progettato".

II.3. – Per quanto concerne il rispetto del contraddittorio, dallo stesso provvedimento impugnato emerge che, a seguito dell’avviso di avvio del procedimento, ex art. 10 bis, l n. 241/1990, il geometra redattore del progetto non solo ha presentato le proprie osservazioni alle censure dedotte (nota prot. n. 15374 del 20 aprile 2010) ma, effettuata una verifica di quanto prodotto ed allegato alla pratica edilizia e quanto ulteriormente reperibile, ha altresì ammesso un errore grafico derivante da frazionamenti (nn. 217/78 e 373/82) riscontrati in mappa successivamente alla data di presentazione della pratica edilizia – tali da trasformare completamente la sagoma della particella 2241, riducendone notevolmente le dimensioni -, impegnandosi, peraltro, a chiedere una dettagliata rettifica all’Agenzia del Territorio con l’esatto inserimento cartografico.

II.4. – Con riferimento alla metodologia di indagine utilizzata per desumere la destinazione urbanistica della particella di interesse, peraltro comune sia all’Amministrazione intimata che al progettista di parte, le censurate risultanze derivanti dalla sovrapposizione catastale su P.R.G. trovano comunque corrispondenza nelle misurazioni effettuate sul campo (rilievo celerimetrico) da parte dello stresso tecnico progettista riportate nelle citate osservazioni (nota prot. n. 15374 del 20 aprile 2010) laddove si evince che effettivamente la sagoma del fabbricato eccede il limite della zona edificabile B24, interessando la zona F34 – Parco attrezzato – allegato 9.

A tale ultimo proposito, la estensione della parte di lotto ricadente in zona F/34 (la sagoma dell’edificio vi rientra per una fascia di ampiezza variabile tra m. 2,84 e m. 2,58: nota comunale prot. n. 3601 del 1 febbraio 2011), rende inattendibile la prospettazione del tecnico progettista secondo il quale l’errore planimetrico sarebbe contenuto nella tolleranza dello scarto di "precisione planimetrica". Ne consegue che il dato fattuale dello sconfinamento dell’edificio in zona destinata a parco attrezzato non può, allo stato, essere messo in contestazione.

III. – Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

IV. – Attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, nulla è disposto per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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