T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 28-07-2011, n. 1269 Organi regionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. Con la sentenza n. 2410 del 27.5.2002 questo Tribunale accertava il diritto del ricorrente, in qualità di componente del Co.Re.Co. a percepire dalla Regione Veneto gli importi a titolo di spese di viaggio in relazione alla sua partecipazione alle sedute del detto organo sino al luglio 1991, con interessi e rivalutazione monetaria.

B. Quindi, con il decreto impugnato, la Regione Veneto dava ottemperanza alla predetta pronuncia non appellata e disponeva la liquidazione in favore del ricorrente della somma di euro 9.588,89, individuando ai fini della liquidazione quale dies a quo l’1.1.1982 e quale dies ad quem il 19.6.1986.

C. Il ricorrente deduce l’illegittimità del predetto provvedimento:

1) per violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 poiché il ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione tanto più necessaria vista l’intenzione dell’Amministrazione resistente di discostarsi dalle statuizioni della sentenza, quanto all’individuazione del periodo da considerare ai fini del rimborso spese;

2) per violazione del giudicato, dell’art. 1 lett. b della L.R. n. 6/1973, come modificato dalla L.R. n. 1/1976, richiamato dall’art. 42 della L.R. n. 35/1974, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per difetto e erroneità dei presupposti, illogicità, incongruità, travisamento dei fatti, carenza della motivazione in quanto il petitum del ricorso accolto dal T.A.R. aveva ad oggetto la corresponsione delle somme dovute per le spese di viaggio con decorrenza dalla partecipazione del ricorrente alle sedute del Co.Re.Co. e, quindi, non vi è alcuna giustificazione per l’individuazione del termine iniziale di decorrenza nell’1.1.1982, anziché nel mese di dicembre del 1974.

D. Con la memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente deduce, altresì, la violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, dovendosi considerare il decreto impugnato nullo per elusione del giudicato, e rinuncia all’erogazione dell’indennità per il periodo successivo all’entrata in vigore della L.R. n. 24/1986.

E. La Regione Veneto, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito perché oggetto della controversia sono dei diritti soggettivi e non si verte in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A, nonché la prescrizione del diritto del ricorrente a richiedere la liquidazione per il rimborso spese relativo alle sedute del periodo ricompreso tra il dicembre 1974 e il dicembre 1981. Nel merito l’Amministrazione resistente ha concluso per la reiezione del ricorso.

G. Alla pubblica udienza del 16.6.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente sull’assunto che trattandosi di controversia concernente pacificamente diritti soggettivi in una materia non devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la competenza a conoscere della stessa spetti al Giudice ordinario.

1.1. L’eccezione non è fondata e va disattesa in quanto, sebbene non espressamente proposto nelle forme dell’ottemperanza, il presente ricorso mira a ottenere la completa e corretta esecuzione della sentenza n. 2410 del 27.5.2002, emessa da questo Tribunale.

1.2. E, infatti, a fronte della sentenza passata in giudicato, residua in capo all’Amministrazione il poteredovere di portare a esecuzione le statuizioni ivi contenute, con la conseguenza che in ipotesi di inerzia totale o anche di adempimento parziale da parte della P.A. compete al Giudice amministrativo verificare l’eventuale inottemperanza al giudicato e stabilire i termini e i modi per la completa esecuzione del dictum giurisdizionale onde non vanificare la pretesa del cittadino.

2. Tanto premesso occorre precisare che oggetto della presente controversia è l’indennità dovuta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, a favore del ricorrente, nella sua qualità di componente del Co.Re.Co., per la partecipazione alle sedute dal dicembre 1974 al dicembre 1981, giacché con il decreto impugnato è stata disposta la liquidazione di euro 9.588,89 per il periodo dal gennaio 1982 al giugno 1986, mentre per le somme relative al periodo successivo all’entrata in vigore della L.R. n. 24/1986 è intervenuta rinuncia da parte del ricorrente con memoria ex art. 73 c.p.a. del 2.5.2011.

3. Nel merito il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti considerazioni. Tale conclusione esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente.

4. Il ricorrente, dopo essersi visto chiedere la restituzione di quanto corrispostogli a titolo di rimborso per spese di viaggio nel 1982 " avendo a suo tempo fatto conoscere, per esigenze di reperibilità, alla segreteria del comitato di essersi temporaneamente trasferito nella propria seconda residenza del Lido di Venezia", sull’assunto che l’indennità in questione non competerebbe ai componenti del Co.Re.Co. residenti nel centro storico di Venezia, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti de quibus e la declaratoria dell’obbligo della Regione di corrispondergli, con interessi e rivalutazione, le somme dovute a tale titolo.

4.1. Questo Tribunale, con la sentenza n. 2410 del 27.5.2002, riconosceva la fondatezza della pretesa del ricorrente in quanto "l’art. 42, quarto comma della l. reg. 28.6.1974 n. 35 richiama, riguardo alle indennità ai componenti degli organi di controllo l’art. 1, lett. b, della l. reg. 25.1.1973 n. 6, che prevedeva la corresponsione di un rimborso spese connesso alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede dell’ufficio senza porre una soglia chilometrica al di sotto della quale la norma non operasse".

4.2. La predetta pronuncia, pertanto, accertava "il diritto del ricorrente a percepire dalla Regione gli importi a titolo di spese di viaggio in relazione alla sua partecipazione alle sedute del Comitato regionale di controllo – sino al luglio 1991 – con interessi e rivalutazione monetaria, secondo le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, decorrenti dalla singole sedute al saldo".

4.3. Orbene, ritiene il Collegio, alla luce di quanto disposto dalla predetta pronuncia, che correttamente l’Amministrazione regionale abbia individuato il dies a quo della decorrenza per la liquidazione dell’indennità, prevista a titolo di rimborso spese di viaggio, a favore del ricorrente a far data dall’1.1.1982.

4.4. E, infatti, sia dalla lettura della sentenza n. 2410/2002, sia dalla documentazione allegata si evince che il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali gli è stata chiesta la restituzione delle somme corrispostegli, a titolo di rimborso spese, per l’anno 1982, indennità conseguita all’espressa comunicazione del trasferimento della propria residenza dal centro storico al Lido di Venezia.

4.5. Del resto solo in sede di giurisdizione esclusiva, il giudice non è vincolato alla prospettazione formale dei ricorrenti, poiché deve valutare, alla stregua del petitum sostanziale, il concreto contenuto della domanda proposta e la consistenza effettiva della pretesa fatta valere in giudizio per stabilire se un ricorso formalmente impugnatorio rechi in sé la richiesta di accertamento di un diritto perfetto, oppure, attraverso un’azione diretta alla declaratoria di un diritto soggettivo, si richieda invece la tutela di un interesse legittimo del quale possano ravvisarsi i presupposti (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 9 ottobre 2007, n. 3456).

4.6. Ne discende che non vertendosi in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva il T.A.R. si è pronunciato sul richiesto annullamento dell’atto di recupero delle somme corrisposte a titolo di indennità per spese di viaggio e sulla nota che ne negava la debenza, e non anche sulle eventuali questioni economiche pregresse (indennità relativa al periodo dicembre 1974/dicembre1981) non sottoposte in alcun modo alla sua cognizione.

4.7. Alla luce delle esposte considerazioni deve, pertanto, essere disatteso il secondo motivo di ricorso.

5. Anche il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale è infondato in quanto l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento volto a dare ottemperanza alla pronuncia del T.A.R. a lui favorevole, trattandosi di attività vincolata, obbligatoria e sollecitata dal diretto interessato.

6. Alla luce di tutte le considerazioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso va, infine, disattesa anche la censura di violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, contenuta nella memoria ex art. 73 c.p.a., a prescindere da ogni considerazione in marito alla natura della stessa e alla sua entrata in vigore in epoca successiva all’introduzione del presente ricorso.

7. Per tali ragioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.

8. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della controversia sottoposta all’esame del Collegio, per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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