Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-07-2011, n. 29144 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza deliberata il 29 dicembre 2009, riformando parzialmente quella emessa dal Tribunale di Crotone in data 7 marzo 2008 impugnata da G.N. – sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed imputato di plurime violazioni della L. n. 1423 del 1956, art. 9, tutte relative all’inosservanza dell’obbligo di rincasare entro un certo orario – ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto appellante per intervenuta prescrizione, relativamente agli episodi contestati allo stesso come commessi il 2 maggio ed il 7 giugno 2005 (capi A, B e D della rubrica), confermando invece la condanna relativamente al fatto contestato come commesso il 14 luglio 2005 (capo C della rubrica).

2. – Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendone l’illegittimità: con il primo motivo d’impugnazione, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata rilevazione dell’estinzione per prescrizione anche del terzo reato per cui è stata confermata la condanna, maturata antecedentemente alla pronuncia della Corte territoriale; con il secondo motivo, per vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato, attesa l’Insussistenza di una prova certa in merito al carattere effettivamente volontario della violazione all’obbligo di non rincasare la sera più tardi delle ore 21, allo stesso contestata.

Motivi della decisione

1. – L’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Nella fattispecie in esame, essendo trascorsi, senza che si siano verificate cause di sospensione del decorso del termine in misura rilevante, più di quattro anni e mezzo dalla data di consumazione (14 luglio 2011), la contravvenzione per cui l’imputato ha riportato condanna deve ritenersi ormai prescritta – ai sensi dell’art. 157 cod. pen., comma 1, n. 5, nel testo previgente, art. 158 cod. pen., comma 1 e art. 160 cod. pen., u.p..

Ne consegue che, non ravvisandosi Inammissibilità originaria dell’impugnazione che sarebbe di ostacolo all’operatività della causa estintiva e non risultando le censure svolte dal ricorrente – valutate in rapporto ai motivi della decisione impugnata – idonee a escludere l’esistenza dei fatti contestati, la rilevanza penale e la relativa commissione da parte dell’imputato In termini di evidenza tale da consentite l’assoluzione nel merito, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. deve assegnarsi prevalenza alla causa estintiva con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, a norma dell’art. 620 cod. proc. pen., lett. a).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *